Come noto, la legge di stabilità 2015 ha introdotto, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate quest’anno, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro su base annua (art. 1, commi 118-124, legge 23 dicembre 2014, n. 190). Già con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 (che linkiamo) l’Istituto aveva fornito le indicazioni per la corretta applicazione delle citate innovazioni normative, chiarendo fra l’altro che i beneficiari dell’incentivo di cui alla legge n. 190/2014 sono i datori di lavoro privati. La fruizione dell’esonero contributivo triennale attiene all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione medesima, non risultino occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014).
Fin qui, tutto chiaro: molti, tuttavia, sono stati i “casi particolari” emersi nel corso dei primi mesi di applicazione della normativa, e diversi dubbi da parte delle aziende interessate. Diciamo anche, senza che nessuno storca il naso, che non pochi sono stati coloro che hanno… fatto i loro calcoli, “giocando” sulle dimissioni dei lavoratori o sui casi, spesso problematici nel settore delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, di cambio d’appalto. Per questa ragione, al punto 3.2 della predetta circolare, l’Inps fissa i paletti per l’effettivo riconoscimento dell’incentivo, escludendo alcuni casi. Eccoli in sintesi.
Lavoro all’estero nei 6 mesi precedenti– l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.
Dimissioni o mancato superamento periodo di prova– anche laddove il precedente rapporto di lavoro – intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione – sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero. In proposito, si ricorda come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;
Cambio d’appalto – l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi alle dipendenze dell’impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto;
Quando spetta…
Alcune precisazioni riguardano i casi in cui, invece, l’esonero spetta.
Part- time con due datori – con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero, nei limiti e alle condizioni illustrate nella circolare n. 17/2015, spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto;
Trasferibilità dell’esonero– Ci sono poi casi in cui la fruizione dell’esonero è “trasferibile”: sono i casi di cessione del contratto e di trasferimento d’azienda.
Cessione del contratto– nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.
Trasferimento di azienda- la fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Nel ribadire nuovamente che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione dell’esonero consiste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, l’Inps inoltre richiama l’attenzione sulla circostanza che, nella volontà del legislatore – anche alla luce dell’obiettivo ultimo della norma: promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato – non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento nei sei mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Fusioni societarie– Intanto il Ministero del Lavoro, con interpello n. 25 del 5 novembre c.a., ha precisato che nelle ipotesi di operazioni societarie quali la fusione per incorporazione, dove i rapporti di lavoro con il cedente proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità, il cessionario incorporante continua a beneficiare, per la parte residua, dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015.
Attenzione a comportamenti elusivi
Attenzione anche ad eventuali “comportamenti elusivi” finalizzati alla fruizione dell’esonero anche nei casi in cui non spetti. A questo proposito sempre il Ministero del Lavoro è intervenuto nei giorni scorsi, con circolare n. 19069 del 9 novembre 2015, annunciando di voler acquisire informazioni sulle aziende che, negli ultimi mesi, hanno richiesto di fruire del bonus: “Si fa seguito alle precedenti note di questa Direzione e alla lettera circolare prot. 9960 del 17 giugno u.s., per comunicare a codesti a Uffici che, ai fini della implementazione delle verifiche ispettive su eventuali comportamenti elusivi volti alla fruizione dell’esonero contributivo in oggetto, ferme restando le forme di collaborazione già in essere a livello territoriale, le sedi centrali dell’INPS metteranno a breve a disposizione della Scrivente ulteriori informazioni sui datori di lavoro che, negli ultimi mesi, hanno richiesto la fruizione dell’esonero. Tali dati, prima della trasmissione alle Direzioni del lavoro, saranno adeguatamente “filtrati” sulla base di informazioni concernenti i rapporti di lavoro attivati e le precedenti posizioni lavorative del personale interessato. Quanto sopra al fine di informare gli Uffici affinché, a seguito della citata trasmissione, possano essere attivati ulteriori controlli “mirati”, anche congiuntamente al personale ispettivo dell’Istituto.”