La Legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Suppl. ord. n. 70), è più attenta al welfare aziendale rispetto agli analoghi provvedimenti degli anni passati, e introduce una serie di novità molto interessanti per le imprese e i dipendenti novellando una disciplina che era molto frammentata e discontinua e, nella sostanza, risaliva a trent’anni fa (1986).
Le novità più rilevanti sono due: la prima, a beneficio dei lavoratori, consiste nell’ampliamento della gamma di servizi e benefit che possono beneficiare dell’esenzione fiscale. Si parla ad esempio di voucher per pagare l’asilo, delle forme di istruzione anche in età prescolare, delle borse di studio dei figli e di diverse altre forme di assistenza familiare a bambini, anziani e persone non autosufficienti.
La seconda è appetibile per le aziende: a differenza di quanto previsto dal sistema attuale, si prevede infatti che questo genere di benefici siano esentasse anche qualora vengano previsti in sede di contrattazione integrativa e/o da patti o regolamenti interni all’azienda, e non solo nel caso siano assegnati volontariamente dal datore.
Inoltre viene previsto un incentivo sui premi di produttività, che consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi. In questo caso si prevede però un tetto di 2.000 euro, estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione. Resta la possibilità di trasformare i premi in benefit esentasse legati al welfare.
I provvedimenti, già contenuti nell’articolo 12 del disegno di legge, sono poi confluiti nei commi 182 e segg. dell’articolo unico del testo di legge definitivo. Leggiamo i più importanti:
182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
E al comma 189:
189. Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188.
Un altro limite che viene fissato è quello dei 50mila euro di reddito:
186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000.
Il comma 190 contiene alcune delle novità più importanti, perché estende la platea di benefit non tassati e ricomprende anche quelli derivanti dalla contrattazione di secondo livello o integrativa. Che risulta potenziata: si stabilisce infatti che l’esclusione dal reddito ai fini Irpef scatta anche per quelle misure concesse per scopi specifici di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria concessi in forza di contratti, accordi o regolamenti aziendali.
190. All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2: 1) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente: «f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100»; 2) la lettera f-bis) e’ sostituita dalla seguente: «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»; 3) dopo la lettera f-bis) e’ inserita la seguente: «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12»; b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l‘erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».
Tutti questi benefit, insomma, potranno essere offerti attraverso documenti “di legittimazione” cartacei o elettronici, riportanti un valore nominale. Misure che portano il nostro sistema di welfare aziendale ai vertici d’Europa, paragonabile soltanto con quello del Regno Unito.