Novità sull’ambito applicativo del dlgs 81/2008
Nell’interpello n. 1 del 23 gennaio 2020, il Ministero del Lavoro ha risposto alla Regione Friuli Venezia Giulia sulla questione dell’utilizzo, da parte del datore, di attrezzature di lavoro per le quali non è lui stesso formato. Una circostanza che, in caso di utilizzo da parte di dipendenti sprovvisti di abilitazione, configurerebbe a carico del datore una fattispecie sanzionabile penalmente. Ora, la recente equiparazione, intervenuta in uno degli ultimi aggiornamenti dall’81/08, fra “datore” e “operatore”, e la frequente circostanza per cui, nelle imprese (anche del settore pulizie/multiservizi/servizi integrati), il datore utilizza mezzi senza esservi adeguatamente formato, ha spinto la Regione FVG a porre tale questione:
“L’art. 69, comma 1, lettera e) del dlgs 81/08 definisce operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. L’art. 71, co. 7, lettera a) del medesimo Decreto sancisce che “qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.” Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche “tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”
Visto quanto previsto dall’art. 69, co. 1, lett. e) del Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo. Ciò premesso, in virtù di tale parificazione di fatto al lavoratore, si richiede se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 – comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi».
Questa la risposta del Minlav, che ribadisce da un lato che l’utilizzo di attrezzature senza formazione è comunque vietato, anche se effettuato dal datore, e dall’altro, però, che quest’ultimo è esente dalle sanzioni penali previste dal Testo Unico.
In particolare “la Commissione ritiene che a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro”.
Il principio qui evocato è quello di tipicità della normazione penale, che come è noto impedisce di punire una persona per un reato che non sia espressamente previsto. E ad essere espressamente prevista è in questo caso solo la norma che punisce il datore in relazione all’impiego delle attrezzature da parte di dipendenti non formati.
Però… c’è un però, e si annida nell’inciso precedente, apparentemente innocuo, ma in realtà da considerare molto attentamente. Quando ci si riferisce all’ “applicazione di singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente” si pensa, ad esempio, al caso di danno a terzi effettivamente provocato. Ora in questo caso, oltre ad essere un comportamento irresponsabile, potrebbe costituire una pesantissima aggravante in caso di danno cagionato a terzi, e valutabile, questo sì, sia sotto il profilo penale che sotto l’aspetto civilistico. Attenzione dunque a inutili (e pericolose) leggerezze!