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Attenzione all’uso dei veicoli aziendali

Come è noto, dallo scorso lunedì 3 novembre sono in vigore le nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. In particolare nuovo comma 4-bis dell’art. 94, D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) recante il titolo “Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario”, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2010, ha introdotto l’obbligo di comunicazione, finalizzato all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal co. 1 del medesimo art. 94 del Codice della Strada (e cioè trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari.

Contestualmente, nel medesimo Codice della Strada, è stato introdotto il nuovo articolo 247-bis (Regolamento di attuazione) che prevede le fattispecie che rientrano nella nuova previsione legislativa. Vista la portata della novità, già in luglio il Ministero aveva emanato la circolare n. 15513/2014 per chiarire gli eventuali dubbi e fornire modelli standard per facilitare gli adempimenti del caso, specificando fra l’altro che gli obblighi di comunicazione non sussistono in riferimento agli atti posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014 che pure possono essere aggiornati, ma in caso di omissione, non sono previste sanzioni. Dal 3 novembre in poi, le sanzioni previste sono molto pesanti (cfr. art. 94 Codice Strada): si parla di cifre che vanno dai 705 ai 3.526 euro in caso di omissione, oltre al ritiro immediato della carta di circolazione.

Questo di regola. Per i veicoli aziendali, tuttavia, è stata stabilita una disciplina semplificata che prevede, in luogo dell’intera procedura, un semplice obbligo di annotazione conforme al modello B/1 previsto dalla sopracitata circolare 15513, recante l’Istanza di aggiornamento dei dati d’archivio, presentata da un rappresentante avente potere di agire in nome e per conto dell’azienda. All’istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente anche la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo pari ad Euro 16 e il pagamento di Euro 9 a titolo di diritti di motorizzazione. Sono previste anche procedure di istanza cumulativa in caso di flotte aziendali (a condizione che si faccia però l’aggiornamento d’archivio per ciascuna auto).

Detto questo, restavano alcuni dubbi, il principale dei quali riguardava le cosiddette “auto ad uso promiscuo”, cioè utilizzate sia a fini personali sia a fini aziendali. Su questo punto, e su altri, è intervenuta, davvero in extremis, la circolare n.23743/2014 del 27 ottobre scorso, contenente ulteriori chiarimenti. Il ministero, partendo dalla considerazione che il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito, esclude dall’obbligo di comunicazione tre fattispecie: utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit” (assegnazione dei veicoli aziendali ai lavoratori dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); utilizzo promiscuo di veicoli aziendali: ad esempio i veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro; utilizzo del medesimo veicolo da parte di più dipendenti che vi si alternano. Un altro aspetto di fondamentale importanza, chiarito dalla comunicazione del 27 ottobre, è che quanto precisato dalla circolare 15513  punto E.1.1 è valido anche per le auto nelle disponibilità di collaboratori, amministratori e soci.

CIRCOLARE 10 LUGLIO 15113:

CIRCOLARE 27 OTTOBRE 23743:

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