Nel caso il datore proceda ad assunzioni a tempo indeterminato va rispettato il diritto di precedenza che spetta ai lavoratori con contratto a termine in servizio da almeno sei mesi presso lo stesso datore. Infatti il Decreto Legislativo n. 81/15 prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (vedasi articolo 68 del CCNL Terziario), il lavoratore che ha prestato attività lavorativa a termine, presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nella assunzioni a tempo indeterminato. Oltretutto, come sappiamo, le violazioni di tale diritto fanno scattare il semaforo rosso all’esonero contributivo, che spetta per legge a chi assume o stabilizza dal 2015 (confermato, anche se meno appetibile, anche per il 2016).
Attenzione però: il lavoratore, per esercitare tale diritto di precedenza, deve manifestare per iscritto la propria volontà.
Lo ha precisato il Ministero del Lavoro, con interpello n. 7 del 12 febbraio c.a., sottolineando che qualora il lavoratore assunto a termine non manifesti espressamente per iscritto tale volontà, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione, o trasformazione di altri lavoratori, usufruendo anche dell’esonero contributivo.