E’ operativo da luglio, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL Servizi integrati/Multiservizi del 31 maggio 2011, art. 69, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Asim per i lavoratori del settore della Pulizia e dei Servizi integrati, obbligatorio per tutte le imprese aderenti alle associazioni firmatarie del Contratto Collettivo. Il che significa due cose.
– In primo luogo che le imprese dovranno provvedere fin da subito a versare i contributi del periodo corrente, cioè luglio-agosto-settembre 2014 (4 euro al mese per i lavoratori fino a 28 ore/settimana, 6 euro al mese per quelli sopra le 28 ore/settimana). Il primo punto dell’accordo con cui il 16 luglio scorso le parti sociali hanno dato attuazione al fondo prevede infatti che “le imprese inizieranno a versare mensilmente la contribuzione ordinaria a partire dalla mensilità di luglio tramite F24 riportando il codice riferito alla convenzione sottoscritta dal fondo ASIM. Unitamente al contributo ordinario di luglio 2014 dovrà essere versata la quota una tantum a titolo di iscrizione, pari a 0.50 euro per ciascun lavoratore da parte delle imprese che non avessero ancora provveduto a tale adempimento”.
– In secondo luogo che si devono pagare anche i contributi arretrati dovuti a partire dal luglio del 2013. L’articolo 69 del CCNL 2011 prevedeva infatti, come già ricordato, dall’1/7/2013 il versamento di un contributo a carico delle imprese pari a euro 4 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali e pari a Euro 6 per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali.
Le tappe della costituzione di ASIM
L’atto costitutivo del Fondo, si ricorderà, era stato sottoscritto nel novembre dello scorso anno, e un mese dopo sono stati eletti gli organismi statutari: Consiglio Direttivo, Presidenza (presidente Antonio Camerano, vicepresidente Elisa Camellini). Quest’anno, poi, l’accordo estivo tra Fise-Anip, Legacoopservizi, Federlavoro – Confcooperative e Servizi, Agci Servizi, Unionservizi Confapi e le organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil ha dato il “la” all’ultima fase di adempimenti che hanno portato all’operatività dell’Asim. Ripercorriamoli brevemente: il 25 luglio il Fondo ASIM è stato iscritto all’Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari presso il Ministero della Salute; il 29 luglio 2014 il Consiglio Direttivo ha deliberato la sottoscrizione del contratto assicurativo per il piano sanitario con Unisalute. Il 30 luglio, con la risoluzione n. 77/E l’Agenzia delle entrate ha comunicato l’istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo ASIM – Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.
La rateizzazione dei contributi arretrati
Ma ciò che interessa maggiormente le imprese è che, a seguito dell’accordo fra le parti sociali, sono state definite le procedure in merito ai versamenti delle quote di contribuzione dovute da luglio 2013 a giugno 2014. A tale proposito, per ciò che concerne le quote arretrate relative al periodo 1/7/2013 – 30/6/2014, le imprese vi provvederanno tramite F24 (riportando su un’apposita riga, diversa da quella dei contributi mensili ordinari, il codice assegnato al fondo e l’importo relativo agli arretrati) in quattro scaglioni da settembre 2014 a ottobre 2015:
– Con l’F24 del mese di settembre 2014 si verserà quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di aprile-maggio-giugno 2014;
– Con l’F24 del mese di febbraio 2015 si verserà quanto dovuto al Fondo relativamente al periodo gennaio-febbraio-marzo 2014;
– Con l’F24 del mese di maggio 2015 si verserà quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2013;
– Con l’F24 del mese di ottobre 2015 si verserà quanto dovuto al Fondo relativamente al periodo luglio-agosto-settembre 2013.
Attenzione: le quote sugli arretrati saranno dovute anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alle decorrenze concordate. L’impresa potrà optare per il versamento in un’unica soluzione nel mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o mantenere le scadenze previste.