L’argomento, che riguarda da vicino anche il mondo delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati, è quello dei diritti del lavoratore scaturenti (o potenzialmente scaturenti) dal contratto. Il caso riguarda infatti un operatore di un’impresa appaltatrice il quale -impegnato in un servizio dato in appalto da una pubblica amministrazione- ha chiesto il riconoscimento automatico di inquadramento a livello superiore soltanto sulla base dell’impegno assunto dall’impresa.
Quest’ultima infatti “si obbligava nei confronti di una pubblica amministrazione, in esecuzione della Convenzione quadro di settore e sulla base di un contratto di servizi, a mettere a disposizione del servizio di custodia e vigilanza, idoneo personale, organizzato in squadre con inquadramento nel IV livello del CCNL.” Pertanto “il lavoratore, qualche tempo dopo, avanzava al Tribunale una domanda di riqualificazione del rapporto contrattuale nel V livello del CCNL, solamente sulla base della dicitura “idoneo personale” riportata nel contratto”.
Una posizione non condivisa tuttavia dagli Ermellini, che hanno sottolineato che non risulta che con il contratto di commessa la ditta appaltatrice “si sia, oltre che con l’amministrazione committente, al tempo stesso obbligata nei confronti del terzo lavoratore, rendendolo titolare di una prestazione patrimoniale diretta così da attribuirgli, in base al contratto, un diritto che egli possa autonomamente azionare nei suoi confronti di datrice di lavoro promittente, in assenza di un diritto proprio del lavoratore in tale senso. Né tanto meno è configurabile un vantaggio per il terzo, che le parti abbiano consapevolmente assunto quale oggetto di un deliberato proposito”.
In buona sostanza, ed è questo il principio riaffermato, “qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, un’impresa appaltatrice assuma nei confronti dell’amministrazione committente l’obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento, la pattuizione tra le due parti è diretta alla definizione dello standard qualitativo del servizio esigente la presenza di figure professionali adeguate. Ma non si configura un vantaggio per il terzo lavoratore, dipendente della prima, che le parti abbiano consapevolmente assunto quale oggetto di un deliberato proposito, comportante l’obbligo dell’impresa, quale promittente, nei confronti dell’amministrazione, quale stipulante, in favore del terzo, che lo renda titolare di una prestazione patrimoniale diretta, attribuendogli per ciò solo il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare“. Nessun riconoscimento automatico dunque: il possibile riconoscimento, semmai, deve passare sempre attraverso una verifica delle mansioni effettivamente svolte.