HomeNewsletterAppalti “sottosoglia”, istruzioni d’uso al vaglio

Appalti “sottosoglia”, istruzioni d’uso al vaglio

Con un po’ di ritardo, dovuto alla copiosa messe e all’alta qualità delle osservazioni ricevute (ben 131 documenti!), l’Anac ha pubblicato il 6 luglio sul proprio sito la proposta di Linee-guida per gli affidamenti sotto-soglia, che adesso andranno al vaglio delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

Deliberate dal Consiglio dell’Autorità il 28 giugno scorso, le Linee Guida “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” sono state inviate per un parere al Consiglio di Stato, alla Commissione VII del Senato e della Commissione VIII della Camera.

Ricordiamo in premessa che le attuali “soglie di rilevanza comunitaria” sono fissate dall’articolo 35 del Codice degli appalti 50/2016 in questi termini:

  1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:
  2. a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  3. b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  4. c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  5. d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Detto questo, sappiamo che l’art. 36 del Codice dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a tali soglie avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

La norma riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per gli affidamenti in esame ovvero di procedere secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

L’Autorità ha posto in consultazione pubblica il documento recante «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», con modalità aperta, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 6.5.2016, assegnando un termine di 15 giorni per l’invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti 131 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti.

Nel predisporre le Linee guida l’Autorità ha innanzi tutto tenuto presente il dettato dell’art. 36, comma 7, del Codice, che espressamente delimita il potere di regolazione assegnatole in materia e, pertanto, non ha ritenuto di accogliere tutte quelle osservazioni che, pur esprimendo delle considerazioni rilevanti sul nuovo Codice, esulano, tuttavia, dall’oggetto delle Linee guida, come definito dal legislatore. In secondo luogo l’Autorità nel valutare i contributi ricevuti alla luce del diritto vivente ha operato un bilanciamento tra i principi di semplificazione, razionalizzazione e recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle direttive comunitarie idi cui all’art. 1, lett. e), f) l. 11/2016 disciplina in esame ed i principi di cui all’art 30, comma 1, del Codice, richiamati dal successivo art. 36, comma 1 nonché 4 quelli posti a fondamento dell’azione amministrativa di cui alla l. 241/1990. Conseguentemente, l’Autorità, da un lato, ha richiamato le stazioni appaltanti al rispetto degli obblighi di legge in materia di trasparenza, pubblicità e motivazione degli atti adottati, e, dall’altro, ha diversificato la procedura di scelta del contraente in considerazione del valore dell’affidamento, prevedendo una disciplina più snella là dove tale valore sia più basso. Peraltro il rispetto dei predetti obblighi è determinante non solo ai fini di assicurare nel mercato dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, come raccomandato dalla stessa Commissione europea con Comunicazione 2006/C 179/02, ma anche per la prevenzione della corruzione.

Link proposta Linee guida

Link parere Air

 

 

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