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Appalti sottosoglia

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (Mims) ha pubblicato due interessanti pareri in forma di domanda e risposta -i nn. 1155 e 1156 del 31 gennaio 2022  destinati a “fare scuola” in merito al discusso principio della rotazione in affidamento diretto e di utilizzo di procedure aperte. Vediamoli nel dettaglio, iniziando dal n. 1155.

Parere n. 1155 del 31 gennaio 2022

Quesito: È possibile affidare al medesimo operatore economico più contratti consecutivi aventi ad oggetto commesse rientranti nella stessa categoria merceologica ovvero nella stessa categoria di lavori ovvero ancora nello stesso settore di servizi, se il valore complessivo dei successivi contratti è inferiore alle soglie per cui è consentito l’affidamento diretto?

Risposta: Si rappresenta che trova applicazione il principio di rotazione, come declinato dalle linee guida ANAC N. 4 (in particolare punto 3.6 e ss.). Tale principio non è stato derogato dalla L. 120/2020 e s.m.i.

Si ricorda che la stazione appaltante, tramite la previa adozione di apposito regolamento, può disciplinare nel dettaglio l’applicazione del principio di rotazione distinguendo l’applicazione del principio per fasce di importo, categorie etc.

Si ricorda, altresì, che non si tratta di un principio inderogabile, posto che può essere disatteso previa idonea motivazione legata al caso concreto ovvero laddove la SA “in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (cfr. linee guida n. 4.).

Tali importanti linee guida, lo ricordiamo, concernono le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Parere n. 1156 del 31 gennaio 2022

Quesito: Se l’operatore economico uscente è stato selezionato con procedura aperta è possibile affidare allo stesso, in via diretta, senza l’obbligo della rotazione, un nuovo contratto avente ad oggetto una prestazione rientrante nella stesso settore di servizi del contratto precedente, se il nuovo contratto è di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) delle Legge 120/2020 e s.m.i?

Risposta: Sulla base di quanto rappresentato si ritiene che trovi ugualmente applicazione il principio di rotazione, salvo il caso in cui la SA non abbia adottato apposito regolamento distinguendo per fasce di importo e la procedura in esame rientri, a fascia di importo. Si tratta ad ogni modo di un principio derogabile previa idonea motivazione, nonché in caso di procedura c.d. “aperta al mercato”.

Link Pareri 1155 e 1156 Mims

Link Anac Linee Guida n. 4

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