Il Tar del Lazio, con sentenza n. 1969 depositata lo scorso 11 febbraio, torna sulla controversa questione dell’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito necessario per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica.
La vicenda, che riguardava l’aggiudicazione di un servizio di assistenza educativa e culturale a persone con disabilità, ha importanti riflessi sull’intero settore dei servizi. In pratica il giudice amministrativo ha accolto il ricordo di una Onlus esclusa da una gara per non aver applicato un determinato contratto collettivo, nel caso specifico quello delle Coop sociali, preferendo invece quello dei dipendenti delle strutture associative Anffas: secondo i giudici, infatti, l’esclusione della ricorrente deve ritenersi illegittima in quanto il contratto prescelto, che pure era pertinente all’oggetto dell’appalto, salvaguardava comunque il livello retributivo anche del personale da riassorbire. E nemmeno la clausola sociale prevista nella lex specialis del bando, che prescrive di riassumere i dipendenti dell’azienda uscente, può essere interpretata come condizione cogente all’applicazione di un contratto piuttosto che un altro, a patto naturalmente che il contratto applicato preservi le condizioni economiche del personale e sia inerente al servizio richiesto.
La questione ne ricorda da vicino un’altra, finita davanti al Consiglio di Stato il 29 ottobre dell’anno scorso: in quel caso, per un servizio di vigilanza, l’impresa ricorrente aveva scelto di applicare il Ccnl “servizi integrati/multiservizi” in luogo del Ccnl Logistica, pure previsto dal bando, in una gara di logistica per un ospedale. Anche in quel caso, la vicenda si era conclusa con il reintegro dell’azienda ricorrente.