HomeNewsletterAppalti, parere Anac la dice lunga

Appalti, parere Anac la dice lunga

E’ sempre più cruciale il ruolo di Anac nel dirimere le controversie relative agli appalti pubblici: a questo proposito è molto interessante leggere quanto stabilito dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione nella seduta del 29 marzo, rendendo a Consip il proprio parere sulle gare “Facility management 4” e “Scuole belle”, in cui l’Autorità, pur sostenendo di non potersi sostituire alla stazione appaltante nella decisione di escludere o meno dalla partecipazione un concorrente sospettato di gravi illeciti, indica alcuni importanti principi a cui attenersi.

In particolare l’Anac si è espressa su una richiesta di parere da parte di Consip spa in merito alla procedura da seguire relativamente alla gara “Facility management 4”, oggetto di una nota indagine giudiziaria. La richiesta di parere riguardava la rilevanza di fatti corruttivi individuati in una ordinanza cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Roma ai fini della eventuale adozione di provvedimenti in autotutela di aggiudicazioni già effettuate. L’Anac, dopo aver precisato che l’articolo 38 del dlgs. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) impone di non procedere alla stipula del contratto solo in presenza di una sentenza passata in giudicato, ha però precisato che fatti di rilevanza penale, anche se non accertati in via definitiva, possono essere qualificati quali grave illecito professionale e giustificare in base a una valutazione discrezionale della stazione appaltante l’emissione di provvedimenti in autotutela. Spetta dunque a Consip stabilire se i fatti contestati dall’autorità giudiziaria possano motivare l’esclusione dalla gara FM4 del concorrente dalla gara.

In particolare, l’Autorità risponde che “è demandata alla stazione appaltante la potestà di valutare il possesso del requisito di cui alla lettera f) dell’art. 38 d.lgs. 163/2006 e, quindi, la gravità degli illeciti professionali commessi dall’impresa, al fine di stabilire ex ante se il comportamento tenuto dalla stessa sia tale da far venir meno il requisito dell’affidabilità ad assumere le obbligazioni conseguenti all’eventuale aggiudicazione della gara. L’Autorità non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione dell’illecito professionale ex art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006, atteso che – per espressa previsione normativa – tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della stessa SA.”

Sempre in data 29 marzo il Consiglio dell’Autorità ha affrontato anche un’altra richiesta di parere giunta da Consip, relativa alla possibilità di partecipare a gare successive a quella per i servizi di pulizia nelle scuole (cd. “Scuole belle”) da parte delle imprese sanzionate per intesa anticoncorrenziale dall’Agcm col provvedimento n. 25802/2015. L’Anac, con una lunga e articolata motivazione, ha affrontato varie questioni che riguardano la configurabilità del cosiddetto illecito professionale previsto dal dlgs. 163/2006 (articolo 38, la lettera f) e su delicati profili di carattere inter-temporale connessi all’entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici). Anche in questo caso, comunque, il principio è identico: “È demandata alla stazione appaltante la potestà di valutare il possesso del requisito di cui alla lettera f) dell’art. 38 d.lgs. 163/2006 e, quindi, la gravità degli illeciti professionali commessi dall’impresa, e l’Autorità non si può sostituire alla stazione appaltante nel farlo. D’altra parte “la disciplina recata dall’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016, in relazione al c.d. grave illecito professionale, introduce nel quadro delle cause di esclusione rilevanti novità che incidono in maniera sostanziale sulle modalità con le quali la stazione appaltante è chiamata a valutare l’affidabilità professionale del concorrente. Sulla base della disciplina transitoria dettata dall’art. 216 del d.lgs. 50/2016, le previsioni dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice non trovano applicazione alle gare indette prima della sua entrata in vigore, le quali restano disciplinate dal d.lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento attuativo.”

Link delibera parere Anac

 

 

 

 

CONTENUTI SUGGERITI