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Appalti labour intensive, importanti precisazioni dell’Inl

Negli appalti ad alto contenuto di manodopera, come è il caso delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati, il committente ha competenze di verifica esclusivamente sugli aspetti fiscali, senza estensione alla materia del lavoro. Lo chiarisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota 1037 del 25 novembre scorso avente ad oggetto “D.L. n. 124/2019 – illeciti a carico del committente – competenza in materia di accertamento e istruttoria dei rapporti”.

L’art. 4 del D.L. n. 124/2019 – ricorda il direttore centrale dell’Inl Danilo Papa, firmatario della circolare – ha introdotto il nuovo art. 17 bis nel corpo del D.Lgs. n. 241/1997, che prevede nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. “labour intensive”. In particolare, la disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i committenti “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (…), trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute (…) è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”. La disposizione prevede inoltre, in caso di violazione dei predetti obblighi, una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio “ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa”.

Come evidenziato nella circolare della Agenzia delle entrate n. 1E del 12 febbraio 2020, la relazione illustrativa alla disposizione individua la finalità degli obblighi introdotti nella necessità di contrastare il “fenomeno consistente nell’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro  dipendente e assimilati” attraverso la creazione di sistemi di controllo posti a carico del committente di appalti c.d. “ labour intensive”.

Inoltre, la violazione degli obblighi previsti in capo al committente è sanzionata con una somma pecuniaria pari a quella irrogata all’impresa affidataria per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione. L’Agenzia delle entrate, nella citata circolare n. 1/E del 2020, ha precisato che “tale somma non è dovuta quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 – l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo”.

Ne deriva, quindi, che l’illecito a carico del committente si realizzi solo all’esito di tale ulteriore verifica negativa da parte dei soggetti preposti alla vigilanza fiscale. In considerazione di tutto quanto esposto, in conformità a quanto ritenuto dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 1211 del 25 novembre 2020, è da ritenere che gli obblighi di controllo del committente siano diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie.

Pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente una competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro; al contrario, si ritiene che la sanzione da irrogare nei confronti del committente, proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrata a quella prevista in capo al soggetto appaltatore/affidatario, debba essere assoggettata allo stesso regime e alla identica procedura, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 472/1997.

Per queste ragioni l’Inl non ritiene possa configurarsi, in relazione alle violazioni di cui all’art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/1997, alcuna competenza di questo Ispettorato né con riguardo al loro accertamento né ai fini dell’art. 17 e ss. della L. n. 689/1981.

Link nota Inl 25 nov 20 n. 1037

Link circolare 1/2020 Agenzia Entrate

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