HomeNewsletterAppalti, importanti modifiche alle cause di esclusione

Appalti, importanti modifiche alle cause di esclusione

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 290 del 14 dicembre scorso è apparso il cd “decreto semplificazioni” (Dl 135/18): in materia di appalti non siamo certo di fronte alla “rivoluzione” prevista nelle bozze circolate nelle scorse settimane in Consiglio dei Ministri, ma ci sono comunque importanti interventi soprattutto sul versante delle cause di esclusione dalle gare.

In particolare il decreto legge, in vigore dal 15 dicembre (ricordiamo che dovrà essere poi convertito in legge entro 60 giorni), interviene sul comma 5 (lettera c) dell’articolo 80 del Codice dei contratti, contenente appunto le cause di esclusione, da sempre oggetto di dibattito e discussione. Tra le modifiche più importanti spicca l’eliminazione dell’obbligo in capo alla stazione appaltante di dimostrare con mezzi adeguati che all’operatore economico siano imputabili tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale, di alimentare la diffusione di informazioni false o fuorvianti in una procedura di gara e di ottenere informazioni riservate con la finalità di trarne vantaggio.

Modifiche anche sui “precedenti”, con l’inserimento di un aggettivo che non deve passare inosservato. Infatti, mentre l’attuale formulazione del Codice dei contratti 50/16 prevede “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione”, il dl parla di esclusione per “significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione”. A tale proposito le stazioni appaltanti sono chiamate a fornire opportune motivazioni “anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”. Stando al testo di legge, a questo proposito, le carenze dimostrate in un precedente appalto, da considerare causa di esclusione, sono quelle che hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

Ma ora facciamo un riepilogo dell’art. 5 del decreto legge, che contiene appunto le modifiche all’articolo 80: “Motivi di esclusione”. La lettera c) è sostituita dalle seguenti:

“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini  del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;”

Link decreto “Semplificazioni”

 

 

CONTENUTI SUGGERITI