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Appalti e contratti

Importante novità in vista sul fronte del trattamento economico dei lavoratori, con particolare riferimento al fenomeno del “dumping contrattuale”.

Il decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, cd. “decreto Pnrr”, con l’art. 29  –Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare– introduce una rilevante modifica all’art. 29 del dlgs 276/03 (la “legge Biagi”): si tratta dell’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di riconoscere al personale un trattamento economico che non risulti complessivamente inferiore a quello previsto dai contratti maggiormente applicati nella zona e nel settore connesso alle attività appaltate.

Evidente la ratio legis, anche alla luce dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali che hanno condannato trattamenti economici al di sotto delle soglie di dignità (art. 36 Cost.). In questo caso si vuole evitare, già a monte -e cioè in fase di gara-  che l’appalto diventi lo strumento per ridurre in modo improprio il costo del lavoro, mediante la ricerca di accordi collettivi (anche non pertinenti alle attività oggetto di commessa e/o siglati da organizzazioni sindacali scarsamente rappresentative) che prevedano retribuzioni inadeguate, con evidente compressione dei diritti essenziali dei lavoratori.

Resta però qualche questione da sciogliere: la formula “al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto”, che intende delimitare il perimetro di applicabilità della norma, sembra estenderne gli effetti anche ai lavoratori impegnati nell’appalto non come dipendenti diretti ma di soggetti esterni, come ad esempio avviene nei casi di somministrazione. Si legge infatti: “Al personale impiegato nell’appalto di opere o  servizi e nell’eventuale subappalto e’ corrisposto un  trattamento  economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto  collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per  la zona il cui ambito di  applicazione  sia  strettamente  connesso  con l’attivita’ oggetto dell’appalto”.

Attenzione anche al tenore letterale della norma: quando si parla di “trattamento economico complessivo”, infatti, non si allude all’integrale applicazione di un Ccnl, ma si limita il campo all’aspetto economico, restando appannaggio della libertà imprenditoriale la scelta di applicare, per il resto, anche altri accordi collettivi. Non si tratta di una questione meramente terminologica, anche per la difficoltà di capire quali siano i contratti di riferimento (maggiormente applicati o più vicini), in uno scenario di cronica mancanza di chiarezza in proposito.

Significativo, in tal senso, è anche il fatto che non venga riproposto il tradizionale richiamo agli “accordi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative”. Per individuare i contratti “maggiormente applicati” nei comparti “strettamente connessi” occorre dunque agire di volta in volta, caso per caso, attraverso metodi anche empirici come banche dati del Cnel o dati sulla rappresentatività sindacale, peraltro ancora in via di implementazione. Un criterio, va detto, peraltro piuttosto fluttuante, il che potrebbe aprire il campo a un prevedibile proliferare di contenziosi. Non resta che attendere l’applicazione nel concreto del dettato di legge.  

Link DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 

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