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Appalti: bocciato il 30% al prezzo

L’Antitrust storce il naso sul punteggio massimo del 30%, per il Garante eccessivamente basso, attribuito al prezzo nelle gare sul criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. In questo modo si aprirebbe il campo a un’eccessiva discrezionalità da parte delle stazioni appaltanti, il che significherebbe creare un problema mentre si cerca di eliminarne un altro.

Più nel dettaglio l’AGCM, nella riunione dello scorso 2 agosto, ha stabilito di inviare  ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri una segnalazione in merito alla recente modifica dell’articolo 95 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto – del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) ad opera del decreto correttivo (D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56). L’articolo 95, infatti, prevede che, nell’aggiudicazione di una gara col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la componente “prezzo” deve essere valutata con un punteggio che non può superare il 30% del totale allo scopo di far prevalere gli aspetti tecnici e qualitativi. La ratio di questa decisione, senza dubbio comprensibile e di per sé positiva, è evidentemente quella di eliminare gli eccessivi ribassi d’asta che in passato hanno creato presupposti per infiltrazioni criminali e infiltrazioni criminali e condizioni di lavoro precarie. L’AGCM però fa notare “in questo modo si ovvia ad un problema determinandone un altro, giacché questa regola limita di fatto la facoltà della stazione appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte economiche, conferendole, allo stesso tempo, un’ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche. La soglia del 30% come tetto massimo per il punteggio economico non sembra trovare fondamento in alcuna previsione normativa nazionale ed euro-unitaria o in orientamenti giurisprudenziali tali da giustificare l’applicazione di un così rigido criterio di valutazione delle offerte”. Al contrario, si legge nella segnalazione, le Direttive del 2014 sui contratti pubblici riconoscono la discrezionalità delle Stazioni Appaltanti e non prevedono l’introduzione di limiti predeterminati dal legislatore nazionale. La legge delega (Legge n. 11/2016) per il recepimento delle Direttive europee, pur prediligendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non ha introdotto alcuna soglia per l’attribuzione del punteggio economico. Secondo l’Antitrust il fattore prezzo non dovrà rivestire  un ruolo preponderante nell’attribuzione del punteggio. Tutto ciò ha spinto il presidente dell’Autorità, Giovanni Pitruzzella, ad auspicare cambiamenti nella normativa in materia di appalti. La segnalazione è stata pubblicata sul bollettino n. 32 (21 agosto) dell’AGCM da pagina 61, con il titolo “Normativa in materia di aggiudicazione degli appalti”, ora disponibile anche nella nuova versione dello scorso 1 settembre.

Link Agcm Bollettino

 

 

 

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