Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale ammortizzatori sociali ha pubblicato, lo scorso 18 marzo, l’articolata circolare n. 6/2022 recante ad oggetto “Riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali. Decreto- legge n. 4 del 27 gennaio 2022. Primi quesiti in materia di interventi di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro”, che contiene, fra l’altro, importanti indicazioni per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati.
In particolare, si prevede che queste ultime, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possano avvalersi in caso di riduzione o sospensione dell’attività, dei normali trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, a prescindere dalla contrazione dell’attività del committente, semplicemente nel rispetto delle condizioni previste per la generalità delle imprese. In altre parole, la cassa integrazione (Cig) è fruibile anche senza stato di crisi della committenza: un orientamento differente rispetto al passato, che viene incontro alle imprese in una situazione di evidente difficoltà.
Al punto 10 della circolare, infatti, si legge quanto segue in riferimento alla Legge di Bilancio per l’anno in corso: “… a decorrere dal 01.01.2022 le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e di pulizia, nel caso debbano gestire una riduzione o sospensione dell’attività, possono ricorrere per tutelare i propri dipendenti ai trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, a prescindere dalle condizioni soggettive dell’impresa committente in cui prestano i loro servizi. Tale nuovo quadro di riferimento pone dunque la necessità di individuare, nel panorama delle causali di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 148/2015, percorsi che garantiscano alle citate imprese di servizi soluzioni occupazionali e reddituali per le unità lavorative interessate, non più in diretta connessione con la contrazione dell’attività delle imprese committenti e del loro ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, ma in maniera autonoma, in attuazione di programmi di crisi aziendale, di riorganizzazione o a seguito di stipula di contratti di solidarietà”. Seguono le indicazioni operative per richiedere gli strumenti di ammortizzazione.