Vi ricordate l’informativa ai lavoratori prevista dal Decreto Trasparenza (dlgs 104/22) e tutti gli infiniti e ridondanti oneri burocratici che comportava? In particolare si chiedeva al datore di informare dettagliatamente il lavoratore in merito a tutte le condizioni del futuro rapporto di lavoro, senza eccezioni, fra l’altro su argomenti trattati in precisi testi normativi e contrattuali, come ferie, orari di lavoro, preavviso, ecc.
Ebbene, dal DL “Lavoro” (n. 48/2023, Gazzetta ufficiale 103 del 4 maggio e in vigore dal 5) arriva una misura di semplificazione che non mancherà di far tirare un sospiro di sollievo alle imprese. L’articolo 26, modificando il dlgs 152/97, prevede in particolare che per un gruppo nutrito di informazioni – che costituirebbero un’inutile ripetizione di quanto già esposto altrove – il datore di lavoro possa, in luogo della redazione dell’informativa, limitarsi a indicare al dipendente il riferimento normativo o della contrattazione collettiva.
L’articolo citato, recante “Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro”, al comma 1 prevede infatti quanto segue: 1. All’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente: “5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie”.
Una semplificazione opportuna che cancella un passaggio inutile come la stesura di un’informativa che ripete e trascrive le norme di legge o del contratto collettivo. A dire il vero si tratta di un passo che poteva ben essere mosso prima, tant’è vero che è lo stesso art. 3 della Direttiva comunitaria da cui è scaturito il decreto Trasparenza a citare espressamente, tra le modalità alternative di comunicazione delle informazioni, il rinvio alla legge o al contratto collettivo. E’ previsto anche un rimando ai collegamenti telematici delle fonti normative e contrattuali.
Stop dunque a un aggravio burocratico che, per le imprese di pulizie/multiservizi/ servizi integrati, già di per sé ad altissimo contenuto di manodopera e a grande turnover (il che significa una enorme proliferazione di contratti), era diventato un vero e proprio incubo: si pensi ad esempio alla questione dell’organizzazione del lavoro e degli orari, complicatissimi da indicare con precisione anche in virtù dell’imprevedibilità, della frequente necessità di straordinari, ecc..
Rinvii alla legge e ai contratti, inoltre, potranno essere fatti per quanto concerne periodo di prova, formazione, ferie, congedi, trattamenti retributivi e procedure di recesso, nonché dettaglio degli enti e degli istituti che raccolgono i contributi previdenziali e assicurativi. Fra le essenziali informazioni da comunicare restano soltanto identità delle parti, luogo di lavoro, inquadramento e mansioni, durata e tipo di contratto.