Accordi sindacali, un tema spinoso che tocca tutti gli imprenditori.
Per questo è sempre utile fare chiarezza. Il decreto n. 163/2018 del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Lavoro, dello scorso 5 marzo, ha bollato come “condotta antisindacale” la decisione di un datore di lavoro di estromettere dalla firma di un accordo aziendale i rappresentanti di un sindacato non firmatario del Ccnl di categoria (si parla di trasporti ma il caso è perfettamente applicabile anche al settore pulizie/ multiservizi/ servizi integrati). In sostanza: tutti i rappresentanti della Rsu, e non soltanto quelli firmatari del Contratto Collettivo, devono essere ammessi al tavolo delle trattative.
Secondo aspetto, altrettanto importante anche perché si verifica abbastanza spesso nella vita delle imprese: per la giudice milanese non è regolare nemmeno la scelta di convocare per la firma i rappresentanti Rsu convocandoli singolarmente, in quanto in questo modo si viene meno al principio della collegialità, necessario per l’adozione di decisioni a maggioranza. Gli accordi vanno dunque siglati simultaneamente dai rappresentanti, tutti seduti al tavolo. Irregolarità che non sono meramente formali, ma inficiano la natura stessa degli accordi fra datore e rappresentanze sindacali.