Si tratta purtroppo di un caso frequente anche nelle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati. Parliamo della scorretta prassi di utilizzare impropriamente i permessi riconosciuti dalla legge 104/1992 per assistere i parenti disabili.
A questo proposito la Cassazione, con ordinanza n. 17102 del 16 giugno scorso, ha convalidato un recesso datoriale per un motivo di questo genere: in particolare un dipendente, nei due giorni concessi al per assistere la madre, è stato colto dall’investigatore incaricato dal datore di lavoro -nella fattispecie, Poste Italiane, ma potrebbe anche essere un’impresa del nostro settore- a compiere attività del tutto incompatibili con quelle assistenza al genitore: in particolare, stando all’accertamento investigativo (che il datore era legittimato ad attivare, come sancito dai giudici), il lavoratore si sarebbe recato al mercato, in un centro commerciale e infine al mare con la famiglia nei giorni in cui avrebbe dovuto invece assistere la madre disabile. In aggiunta, si è scoperto che non aveva mai comunicato il cambio di residenza, rendendo di fatto impossibile procedere a normali controlli.
Per gli Ermellini dunque “l’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della l. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.”
Confermata dunque la sanzione espulsiva prevista dal CCNL in caso di violazioni dolose gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro, ledendo il rapporto fiduciario su cui deve basarsi la relazione datore-dipendente.