Sospetta “infedeltà” lavorativa? Assoldare uno 007 per verificarla è legittimo. A dirlo è la Sezione Lavoro della Cassazione, nella sentenza n. 8373 del 4 aprile 2018. La questione riguarda un dipendente di una nota compagnia di assicurazioni che svolgeva parte del lavoro al di fuori degli spazi aziendali (ma il caso è applicabile anche al nostro settore, dove la totalità del lavoro viene svolto esternamente alla sede aziendale) e che si è visto licenziato per gravi motivi a seguito di una serie di controlli esterni, svolti con l’ausilio di un’agenzia investigativa. In pratica il dipendente, come è emerso, non solo non rispettava gli orari di lavoro in ufficio con significativi ritardi, ma non lavorava nemmeno fuori ufficio negli orari lavorativi.
Uno dei principali motivi di impugnazione del recesso, e dunque del ricorso, arrivato fino in Cassazione, si incardinava proprio sulle modalità “investigative” del controllo, a dire del dipendente illegittime perché in contrasto con quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori. La Corte ha tuttavia dato ragione al datore, rifacendosi alle conclusioni delle sentenze di primo e secondo grado, secondo cui: l’attività investigativa, oggetto anche di prova testimoniale degli investigatori, rientra nei poteri di controllo datoriale, in quanto esercitata in luoghi pubblici, onde è stato accertato, per 10 giorni, non solo il mancato rispetto dell’orario giornaliero di lavoro ma anche che, in orario di lavoro, al di fuori dell’ufficio, il dipendente non aveva svolto alcuna attività lavorativa. Deve, pertanto, ritenersi corretto il riferimento dei giudici di seconde cure al fatto che, nel caso in esame, il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro, concernenti appunto il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da compiersi anche all’esterno della struttura aziendale.
Pertanto non si configura la violazione delle garanzie degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori 300/1970. Tali garanzie operano, infatti, esclusivamente con riferimento all’esecuzione della attività lavorativa in senso stretto, non estendendosi, invece, agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere liberamente accertati dal personale di vigilanza o da terzi.