Il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) deve essere rilasciato anche in caso di decisione non tempestiva riguardo a un ricorso avverso le pretese contributive dell’Inps. Lo rende esplicito la nota del 18/6/2010 del ministero del Lavoro, che è intervenuto sull’interpretazione della risposta a interpello 64/2009. L’articolo 6 del Dpr 1199/1971, in cui si prevede che il silenzio formatosi alla scadenza del termine per decidere il ricorso amministrativo abbia implicita valenza di rigetto, era stato in quella sede interpretato come vincolo limitativo al rilascio del Durc, vista l’impossibilità di certificare la regolarità contributiva dell’impresa ricorrente. Un’interpretazione capovolta dal recente chiarimento ministeriale, che solleva diverse imprese dalla difficile situazione di dover scontare il ritardo delle decisioni sul ricorso con il diniego al rilascio del Durc.