Homeindustria & gdoNuovo Dgls 106/2009: sicurezza estesa a tutti gli appalti

Nuovo Dgls 106/2009: sicurezza estesa a tutti gli appalti

Approfondimenti:

1) IN BREVE

Il 05 agosto è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

149 articoli e 38 allegati che modificano ed integrano sostanzialmente la normativa precedente.

Tra le principali novità introdotte dal Decreto:

° ridefinizione del campo di applicazione

° snellimento di alcune procedure riguardanti la valutazione dei rischi ed i sistemi di gestione

° possibilità di subdelega e incremento degli obblighi dei fornitori

° istituzione di una “patente a punti” per verificare l’idoneità delle imprese in caso di appalto

° definizione degli ambiti del DUVRI  e del soggetto obbligato alla relativa redazione

° riesame del campo di applicazione e degli obblighi per i cantieri edili o di ingegneria civile

° rilievo delle peculiarità nel campo di applicazione del D.Lgs 163/06

° innovazione nei rapporti con gli RLS e le nuove competenze della contrattazione collettiva

° riesame del ruolo del medico competente

° rivisitazione completa del sistema sanzionatorio, delle modalità di estinzione degli illeciti e delle attribuzioni degli organi di vigilanza, con nuovi strumenti per questi ultimi.

2) COSA CAMBIA

Le novità introdotte nell’articolo 26 del testo unico sicurezza (Dlgs 81/2008)

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Le regole riguardano contratti di appalto lavori, servizi e forniture

GLI OBBLIGHI

Il datore di lavoro committente deve rispettare adempimenti:

° documentali

° informazione

° cooperazione

° coordinamento

° valutazione rischi da interferenze (Duvri)

LE DEROGHE

La valutazione dei rischi da interferenze non va fatta per:

° servizi di natura intellettuale

° mere forniture di materiali o attrezzature

° lavori o servizi di durata fino a due giorni (a meno che non ci siano rischi particolari)

IL TESSERINO

Il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve avere una tessera di riconoscimento contenente generalità e fotografia del lavoratore, e indicazione del datore di lavoro.

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LE SANZIONI

La documentazione

L’articolo 55, comma 5, lettera b), del testo unico sulla sicurezza(Dlgs 81/2008) stabilisce che la mancata acquisizione della documentazione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), cioè certificato di iscrizione alla Camera di commercio e dei requisiti di idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, comporta a carico del datore di lavoro committente, l’applicazione dell’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da mille a 4.800 euro.

L’obbligo di informazione

L’arresto da 2 a 4 mesi e l’ammenda da 750 a 4 mila euro si applica in caso di mancato obbligo di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati a operare i lavoratori delle ditte appaltatrici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il coordinamento

Si applica l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500 a 6 mila euro nel caso di mancata cooperazione e coordinamento e mancata elaborazione del Duvri.

La tenuta del Duvri

Il Duvri deve essere conservato nell’unità produttiva cui si riferisce la valutazione dei rischi. La mancata custodia o tenuta del Duvri presso questa unità produttiva è punita con la sanzione amministrativa da 2 mila a 6 mila euro.

L a tessera di riconoscimento

Il personale che lavora per l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve avere un tesserino di riconoscimento. A carico dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore sprovvisto di tessera di riconoscimento.

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