Approfondimenti:
1) IN BREVE
Il 05 agosto è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
149 articoli e 38 allegati che modificano ed integrano sostanzialmente la normativa precedente.
Tra le principali novità introdotte dal Decreto:
° ridefinizione del campo di applicazione
° snellimento di alcune procedure riguardanti la valutazione dei rischi ed i sistemi di gestione
° possibilità di subdelega e incremento degli obblighi dei fornitori
° istituzione di una “patente a punti” per verificare l’idoneità delle imprese in caso di appalto
° definizione degli ambiti del DUVRI e del soggetto obbligato alla relativa redazione
° riesame del campo di applicazione e degli obblighi per i cantieri edili o di ingegneria civile
° rilievo delle peculiarità nel campo di applicazione del D.Lgs 163/06
° innovazione nei rapporti con gli RLS e le nuove competenze della contrattazione collettiva
° riesame del ruolo del medico competente
° rivisitazione completa del sistema sanzionatorio, delle modalità di estinzione degli illeciti e delle attribuzioni degli organi di vigilanza, con nuovi strumenti per questi ultimi.
2) COSA CAMBIA
Le novità introdotte nell’articolo 26 del testo unico sicurezza (Dlgs 81/2008)
IL CAMPO DI APPLICAZIONE
Le regole riguardano contratti di appalto lavori, servizi e forniture
GLI OBBLIGHI
Il datore di lavoro committente deve rispettare adempimenti:
° documentali
° informazione
° cooperazione
° coordinamento
° valutazione rischi da interferenze (Duvri)
LE DEROGHE
La valutazione dei rischi da interferenze non va fatta per:
° servizi di natura intellettuale
° mere forniture di materiali o attrezzature
° lavori o servizi di durata fino a due giorni (a meno che non ci siano rischi particolari)
IL TESSERINO
Il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve avere una tessera di riconoscimento contenente generalità e fotografia del lavoratore, e indicazione del datore di lavoro.
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LE SANZIONI
La documentazione
L’articolo 55, comma 5, lettera b), del testo unico sulla sicurezza(Dlgs 81/2008) stabilisce che la mancata acquisizione della documentazione di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), cioè certificato di iscrizione alla Camera di commercio e dei requisiti di idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, comporta a carico del datore di lavoro committente, l’applicazione dell’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da mille a 4.800 euro.
L’obbligo di informazione
L’arresto da 2 a 4 mesi e l’ammenda da 750 a 4 mila euro si applica in caso di mancato obbligo di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati a operare i lavoratori delle ditte appaltatrici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il coordinamento
Si applica l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500 a 6 mila euro nel caso di mancata cooperazione e coordinamento e mancata elaborazione del Duvri.
La tenuta del Duvri
Il Duvri deve essere conservato nell’unità produttiva cui si riferisce la valutazione dei rischi. La mancata custodia o tenuta del Duvri presso questa unità produttiva è punita con la sanzione amministrativa da 2 mila a 6 mila euro.
L a tessera di riconoscimento
Il personale che lavora per l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve avere un tesserino di riconoscimento. A carico dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore sprovvisto di tessera di riconoscimento.