Con il Provvedimento dell’11 settembre l’Agenzia delle Entrate ha fissato l’ammontare massimo del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dall’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
In particolare, è stata determinata la misura percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente. La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% del credito richiesto.
Questa percentuale è il risultato tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro.
I beneficiari possono visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Possono inoltre scegliere:
- se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
- oppure optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.
La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre e può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entrate/Fisconline).