Il meccanismo dello “split payment” previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (190/2014) è relativo alle forniture di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione (ma attenzione, solo dei soggetti espressamente previsti dall’introdotto comma 17-ter): si tratta di un sistema secondo cui è il committente (pubblica amministrazione) a versare l’Iva all’erario in luogo del prestatore, che dunque non ne entra mai in possesso. La Legge di Stabilità prevede una modifica all’art. 17 del Dpr 633/72 relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA a partire dal 1° gennaio 2015.
Il meccanismo, infatti, viene introdotto con l’integrazione di un nuovo articolo 17-ter nel corpo del già ricordato Dpr “Iva” (633/72), con il comma 629 della Legge di Stabilità. Eccolo:
«Art. 17-ter. — (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). — 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Attenzione all’elenco dei soggetti, da considerarsi tassativo, nel senso che nel caso di servizi svolti presso un soggetto pubblico non compreso in questa lista non si applica lo split payment. Si attende comunque un apposito decreto attuativo (in fase di perfezionamento, come vedremo) che meglio definisca i termini operativi della questione. Un dato importante è che con la Legge di Stabilità viene svincolata l’efficacia della misura dalla preventiva autorizzazione europea: dunque con il nuovo anno le prestazioni di servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni saranno soggette alle nuove regole dello split payment: in pratica, Europa o non Europa, sarà la stessa Pubblica Amministrazione a versare l’Iva all’Erario in luogo del fornitore, nell’ottica di evitare frodi erariali.
Diversamente da ciò che accade per il “reverse charge” (un meccanismo analogo introdotto sempre dalla Legge di Stabilità ma non riferito esclusivamente ai rapporti con la PA), lo “split payment” non inciderà sui meccanismi di fatturazione (cioè l’Iva dovrà comunque essere esposta in fattura da parte del fornitore, quantunque non percepita): è infatti previsto che il cedente/prestatore proceda alla fatturazione delle operazioni secondo le modalità ordinarie, addebitando il tributo a titolo di rivalsa. La pubblica amministrazione avrà l’obbligo di effettuare il versamento dell’Iva dal momento del pagamento della fattura.
Lo scorso 9 gennaio, poi, un comunicato del Ministero dell’Economia, che anticipa i contenuti del decreto attuativo è stato risolto il dubbio sui tempi di applicazione del nuovo sistema. “E’ in fase di perfezionamento – si legge nel comunicato– il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Infine, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità: a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015”.