Ancora cambiamenti nel campo della responsabilità solidale negli appalti: a complicare ulteriormente una materia già abbastanza intricata spunta il “Durt”, Documento unico di regolarità tributaria, che sarà indispensabile per sbloccare il flusso dei pagamenti nella catena degli appalti.
Una questione intricata
La questione è complicata, anche perché non ha ancora trovato una sistemazione definitiva (si attende, fra l’altro, il via libera di Palazzo Madama che, a detta di alcuni, interverrà sulla questione in senso migliorativo): l’introduzione del Durt è prevista da un emendamento M5S al “decreto del fare” (Dl 69 del 21 giugno 2013, per esteso “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) nella parte relativa alla responsabilità in solido, approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera pochi giorni fa: il modello del nuovo Documento, per il cui rilascio è previsto nei prossimi mesi un apposito procedimento attuativo, dovrà essere acquisito per via telematica da un portale predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Il “via” (forse) dal prossimo anno
Si parla dunque di un iter che, verosimilmente, prenderà il via il prossimo anno, anche perché gli obblighi scatterebbero entro sei mesi dalla conversione (fino ad allora si andrà avanti a colpi di autocertificazioni e asseverazioni): un gravame in più per le imprese appaltatrici, le quali, prima di poter ricevere il pagamento della prestazione, dovranno consegnare il Durt che attesti “l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso”. Qualora il pagamento dovesse avvenire senza che sia stato presentato il Durt, scatterebbe la responsabilità in solido dell’appaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non versate dai subappaltatori. Il Durt, peraltro, si riferisce soltanto ai versamenti delle ritenute di lavoro dipendente, mentre l’emendamento conferma la semplificazione del 22 giugno relativa all’Iva, per cui è stata abrogata la responsabilità in solido.
Coinvolta l’intera “catena dell’appalto”
Questo vale per tutta la catena dell’appalto: l’idea è che il flusso dei pagamenti, che parte dal committente, passa per l’appaltatore e arriva al subappaltatore, si blocchi “a monte” non appena vengano evidenziate irregolarità, pena l’innesco del meccanismo della responsabilità solidale. In sostanza: il committente, prima di erogare il pagamento, dovrà ricevere dall’impresa appaltatrice i Durt che attestino la regolarità dei versamenti delle ritenute di lavoro dipendente da parte dell’impresa stessa e dei soggetti subappaltatori (la norma, peraltro, non spiega cosa fare -oltre a non pagare i corrispettivi- in caso di irregolarità). Se il pagamento avviene in assenza di documentazione, le sanzioni in caso di irregolarità successivamente evidenziate andrebbero da 5.000 a 200.000 euro secondo la nuova scrittura, non priva peraltro di ambiguità, dell’articolo 35, comma 28 bis, del Dl 223/06; dal canto suo, per poter essere pagata, l’impresa appaltatrice dovrà consegnare al committente i Documenti unici di regolarità tributaria suo e di tutti gli eventuali subappaltatori; questi ultimi verranno pagati solo se dai Durt consegnati non emergeranno inadempimenti tributari. Ma c’è di peggio: a differenza della responsabilità solidale, che interessa soltanto le ritenute relative a ogni singolo appalto, il Documento di regolarità tributaria riguarda tutti i debiti tributari: pertanto sarebbe sufficiente, ad esempio, non trovarsi in regola con l’imposta di registro di un contratto di affitto, o avere in sospeso una cartella per oneri deducibili non documentati, per vedersi bloccare un pagamento. Committente e appaltatore, infatti, possono (e, di fatto, devono) sospendere il pagamento, anche se poi si rileva un buco normativo per quanto riguarda quello che avviene in caso di verifica di irregolarità del subappaltatore.
Un ulteriore gravame per le imprese
Ora: se per le imprese si tratta senza dubbio di una notevole complicazione burocratica, non meno semplice sembra essere il compito dell’Agenzia delle Entrate, che non ha mai sottomano, in tempo reale, la documentazione sulle violazioni tributarie: per questo l’Agenzia dovrà ricevere, su un portale telematico predisposto ad hoc, dati contabili e documentazione del caso, verificando eventuali omissioni e irregolarità. Non priva di problemi appare anche la predisposizione del modello Durt, che dovrà sostituire la documentazione attualmente richiesta, che consiste in un’asseverazione rilasciata da professionisti e Caf o dell’autocertificazione del prestatore.
Altre novità
Ma quello del Durt non è l’unico nuvolone che si profila all’orizzonte: restano almeno altri due punti da chiarire nei vari emendamenti in materia. Il primo riguarda l’istituzione di un “comitato interministeriale per la spending review”, con un commissario straordinario incaricato di presentare un piano a 20 giorni dalla nomina (art.49 bis Misure per il rafforzamento della spending review). Il secondo,(art.26 ter. Anticipazione del prezzo), riguarda l’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale prevista in favore delle ditte appaltatrici per le commesse successive alla conversione in legge del Decreto 69. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.