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Responsabilità solidale e garanzie fideiussorie

(tratto da: “GSA” n.6, Giugno 2009)


Nelle nuove stesure dei contratti di appalto di servizi sempre più richieste dai committenti alle imprese di servizi fideiussioni a garanzia dei rischi connessi alla responsabilità solidale.


La questione della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore contribuisce a questa nostra rubrica da quasi due anni e con cadenza pressoché fissa..
Interventi legislativi, revirément, cambi di governo, circolari, risoluzioni, sentenze si sono susseguiti sin dal 4 luglio 2006, data di approvazione del decreto legge n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, c.d. decreto Bersani , che ha sancito in modo completo il principio della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

Come si ricorderà, peraltro, la normativa del decreto Bersani era diretta conseguenza di quanto precedentemente statuito con l’articolo 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, c.d. legge Biagi, il quale introduceva la solidarietà passiva tra committente e appaltatore in merito ai soli trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali dovuti ai lavoratori dipendenti.

Per completezza, occorre ricordare che l’art. 1, comma 911, della finanziaria per il 2007 aveva poi stabilito che il committente sarebbe stato obbligato in solido, oltre che con l’appaltatore, anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi e contributi previdenziali dovuti ai lavoratori.

L’intera normativa aveva, chiaramente, l’intento di impedire un tipico schema fraudolento nel quale un soggetto, formalmente in regola, partecipa ad una gara d’appalto e la vince, consapevolmente utilizzando – quale margine di ribasso – l’evasione fiscale e contributiva dei propri subappaltatori.

Tuttavia, pur avendo un nobile scopo, le disposizioni del decreto Bersani sollevarono molte proteste, in quanto delegavano di fatto compiti di controllo dell’evasione a soggetti del tutto privi di poteri realmente accertativi o ispettivi.

Il punto più controverso della normativa, infatti, risiedeva nella prova con cui soggetto appaltatore avrebbe potuto fornire la prova della propria correttezza restando in tal modo esente da responsabilità in caso di evasione del subappaltatore.

Proprio con riferimento ai mezzi di prova, peraltro, era stato successivamente emanato il d.int. 25 febbraio 2008, n. 74, che individuava con precisione la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti derivanti dall’applicazione del principio della responsabilità solidale.

Come già ricordato, l’implementazione di tale complessa disciplina aveva immediatamente sollevato dubbi e resistenze da parte degli operatori giacché introduceva onerosi adempimenti e ulteriore burocrazia in un settore già sufficientemente oberato.

Ecco che, neanche quaranta giorni dopo l’approvazione del decreto interministeriale il nuovo governo Berlusconi ha tout court abrogato i commi dal 29 al 34 dell’art. 35 del decreto Bersani, nonché il relativo e appena emanato decreto interministeriale 74/2008.

Tale abrogazione – è bene ricordarlo – ha fatto salvo il comma 28 dell’art. 35 e non ha, pertanto, riguardato la disciplina nel suo complesso, ma esclusivamente le norme relative agli adempimenti burocratici connessi.

In altri termini, il decreto 97/2008 ha preservato esclusivamente il principio di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore circa l’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

E’ inoltre restato in vigore – non essendo stato per nulla interessato dalla novella legislativa – solo l’art. 29, comma 2 della Legge Biagi nella parte in cui prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

Lo stato dell’arte è così visualizzabile (avvertendo che la responsabilità diretta ricade verso i propri dipendenti laddove quella solidale può esplicarsi nei confronti dei dipendenti del soggetto posto più a valle della catena del servizio):

Responsabilità Committente Appaltatore Subappaltatore

Norma

Retribuzione Sì, nel limite di 2 anni Responsabilità diretta o solidale entro 2 anni Responsabilità diretta Legge Biagi
Contributi previdenziali Sì, nel limite di 2 anni Responsabilità diretta o solidale Responsabilità diretta Legge Biagi
Ritenute fiscali No Responsabilità diretta o solidale Responsabilità diretta Decreto Bersani
Contributi assicurativi No Responsabilità diretta o solidale Responsabilità diretta Decreto Bersani

In tale tourbillon di norme e di abrogazioni, non poteva mancare l’intervento dell’Amministrazione finanziaria, la quale si è preoccupata di chiarire un importante aspetto riguardante la responsabilità dei committenti.

Come già rilevato, con riferimento alla sola posizione giuridica dei committenti, l’abrogazione di parte del decreto Bersani ha escluso l’esistenza di un’autonoma responsabilità solidale per l’eventuale omesso versamento de ritenute fiscali e dei contributi assicurativi da parte degli appaltatori (o dei subappaltatori).

Al contrario, la vigenza della norma contenuta nella legge Biagi ha confermato la sussistenza della responsabilità solidale per retribuzioni e contributi previdenziali.

Ebbene, secondo l’Amministrazione finanziaria, l’intervenuta abrogazione dei commi da 29 a 34 dell’art. 35 del decreto Bersani “non incideva sull’obbligo per il committente sostituto di imposta di effettuare, in applicazione delle descritte regole generali, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente dal medesimo corrisposti”.

Più semplicemente, se l’appaltatore non paga il salario dei lavoratori, questo – comprensivo delle ritenute fiscali – spetta all’ente appaltante nella qualità di sostituto d’imposta; al contrario, se l’appaltatore paga il salario ai lavoratori senza versare all’Erario le ritenute, queste non potranno essere richieste al committente (estraneo al rapporto di sostituzione d’imposta).

Esaminato – con questo lungo excursus – il quadro normativo e la sua evoluzione, occorre trarre una prima conclusione.

Nella giusta volontà di garantire i lavoratori e, indirettamente, anche la regolarità del mercato, la normativa, nel suo complesso, ha sancito una serie di oneri e responsabilità per committenti ed appaltatori, ma ha preferito non statuire nulla di concreto circa gli strumenti regolamentari con cui tali soggetti avrebbero potuto esonerarsi da tale responsabilità.

Ma dove il pubblico non interviene, ci pensa il privato.

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