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Pubblicati in GU i Cam per la sanificazione in Sanità

Finalmente ci siamo: sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 novembre (Serie Generale n. 262) i “Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti.” Ai sensi del nuovo Codice degli Appalti entrato in vigore in aprile (decreto 50/2016, articolo 34), l’applicazione dei Cam, che afferiscono alla categoria del PAN GPP Servizi di gestione degli edifici, l’applicazione dei Cam risulta obbligatoria per il 50% dell’importo a base d’asta. Ma non è finita: come abbiamo già avuto modo di scrivere in passato, si punta al total green. Ai sensi del DM 24 maggio 2016, infatti, dal primo gennaio 2017 l’obbligo salirà al 62%, per poi andare al 71% dal primo gennaio 2018, al 84% al primo gennaio 2019 ed arrivare al 100% dal primo gennaio 2020. Ecco quali sono, in sintesi, le principali indicazioni contenute nel Decreto. Innanzitutto vi si trovano previsioni più puntuali per le stazioni appaltanti in merito alle verifiche di conformità per i detergenti non Ecolabel (o etichette ambientali ISO 14024) e quindi ricompresi nell’allegato A o nell’allegato B del Decreto. La dichiarazione di conformità in sede di offerta per i prodotti privi di etichette ambientali deve essere sottoscritta dai produttori e accompagnata da rapporti di laboratori accreditati ISO 17025. Poi si prevede l’impiego di elementi tessili in microfibra e l’utilizzo di carrelli con secchi in plastica riciclata al 50% in peso di colori diversi in relazione all’impiego che se ne fa. I macchinari che lavorano in aspirazione devono essere in Classe A++ per efficienza energetica e classe A per la reimmissione di polveri. E non è tutto: i prodotti di carta tessuto e il sapone mani devono essere Ecolabel UE (o etichette ambientali ISO 14024); viene prevista l’installazione di dispenser erogatori in forma schiumosa di saponi/disinfettanti per le mani, se non già installati presso la struttura ospedaliera. I contenitori riutilizzabili (imballaggi primari) in plastica devono preferibilmente essere costituiti da plastica riciclata per almeno il 30% in peso. Tale criterio diverrà obbligatorio dopo un anno dalla pubblicazione in GU dei CAM, vale a dire il 9 Novembre 2017. Non solo: Cam significa anche etica e responsabilità sociale. Per questo si prevede il rispetto delle condizioni di lavoro almeno conformi al CCNL di categoria, sono fornite indicazioni per le verifiche di conformità. La necessità di passare dal concetto di “acquisti verdi” a quello di “acquisti sostenibili”, infatti, è in linea con il concetto generale di “sostenibilità” che deve essere inteso nei suoi tre aspetti costituenti: ambientale, sociale ed economico. Viene inoltre confermato come criterio premiante delle offerte nelle gare relative al servizio di pulizia il Piano di Gestione Ambientale del servizio di pulizia nel quale rispetto al decreto del 24 maggio 2012 viene eliminata l’indicazione di fornire punti tecnici per l’uso di un maggior numero di detergenti con etichette ISO 14024. Tra i criteri premianti, inoltre, viene introdotto  il Piano di Gestione della Qualità del servizio.

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