(Tratto da “GSA” n.8, agosto 2011) La normativa emanata dal Ministero dell’Ambiente detta le regole per la messa in sicurezza in caso di fuoriuscita di acido dalle batterie. Nel caso del cleaning la norma riguarda le batterie a trazione e di avviamento sfuse o montate su macchine per la pulizia, trasportate o stoccate da dealers o imprese di pulizia.
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Testo normativa:
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 24 gennaio 2011, n. 20
(Gu 14 marzo 2011 n. 60)
Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute e il Ministro dell’interno
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
Visto, in particolare, l’articolo 195, comma 2, lettera q), del predetto decreto, che prevede l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all’ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell’attività esercitata;
Visto il successivo comma 4 dell’articolo 195 del decreto legislativo medesimo il quale prevede che le norme tecniche di cui al comma 2 del medesimo articolo sono adottate con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell’interno ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della attività produttive, della salute e dell’interno, con decreto del 2 maggio 2006 ha adottato la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui debbono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, alla ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori;
Considerato altresì che il decreto non è stato adottato in conformità con quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, nonostante quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 dello stesso decreto ministeriale, non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica itallana;
Ravvisata la necessità di adottare le norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera q) del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità previste dalla legge di autorizzazione anche al fine di fornire certezze comportamentali agli operatori del settore nonché alle autorità deputate al controllo;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 700/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 febbraio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. DAGL/6.1.6/2009/7/2153 del 25 marzo 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata con le modalità riportate nell’allegato 1 al presente decreto. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica itallana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 gennaio 2011
Allegato 1
Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo
Premessa
(a) Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere preventivamente testate dalle Universita e dagli istituti specializzati.
(b) Nella certificazione di rispondenza funzionale deve essere precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida che, essendo ragionevolmente riferita ad elementi carichi, presenta una densità di circa 1,27 kg/dmc,
(c) Nel caso di elementi in cui l’elettrolito si presenta in forma gelatinosa (Batterie al gel]), il quantitativo di prodotto occorrente per la neutralizzazione dell’unità di volume rimane inalterato in quanto, a parità di capacità, gli elementi contengono la stessa quantità di sostanza elettrolitica, liquida o gelatinosa, con identica percentuale di acido solforico.
(d) Il prodotto testato deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e tassativamente sostituito alla scadenza del termine di validita della sua piena efficacia, termine che deve essere indicato in modo evidente su ciascun contenitore
1) Tipologia di utilizzo
1.1. Batterie stazionarie
1.1.1. Elementi fissi
In tutti gli ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al Piombo acido (Sala batterie) deve essere tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante (testata e certificata dagli Enti e/a istituti specificamente preposti Ispel, Laboratori universitari, ecc.) sufficiente ad estinguere completamente tutto l’elettrolito contenuto in almeno due degli elementi componenti la batteria, per ciascuna batteria installata.
II quantitativo di soluzione acida contenuto nell’elemento, espresso in litri, dovrà essere attestato da una dichiarazione del fabbricante.
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella che evidenzia il volume dl soluzione acida corrispondente alle varie capacità e ricavata dalla media del valori comunicati dai fabbricanti di accumulatori.
Capacita della batteria (Amperora) | Soluzione acida contenuta in 2 elementi (litri) |
Fino a 200 | 10 |
Fino a 500 | 25 |
Fino a 1000 | 40 |
Fino a 1500 | 50 |
Fino a 2500 | 90 |
Fino a 4000 | 140 |
Fino a 6.500 | 180 |
Fino a 8000 | 220 |
Fino a 10000 | 260 |
Fino a 12000 | 300 |
1.1.2. Batterie portatili
In tutti i locali destinati allo stoccaggio, alla ricarica, alla manutenzione e più in generale alla movimentazione di contenitori portatili di elementi al piombo acido deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante certificata, necessaria ad estinguere tutta la soluzione acida contenuta nella “batteria portatile” ogni trenta batterie in dotazione all’impianto.
Detto contenuto deve essere riferito alla batteria di maggior capacità e deve essere attestato dalla dichiarazione del fabbricante.
Per quanto si riferisce alla sostituzione degli accumulatori iristallati a bordo delle carrozze ferroviarie, si rende necessaria una congrua disponibilità di sostanza neutralizzante ed assorbente in tutte le stazioni ferroviarie dove si effettuano movimentazioni di elementi portatili dal deposito alle banchine di transito dei treni, a salvaguardia dell’incolumità degli addetti e della sicurezza dei viaggiatori.
L’elemento portatile di tipo standard adottato nelle stazioni della rete ferroviaria itallana ha un contenuto di soluzione acida pari a circa 10 litri.
1.2. Batterie a trazione
Sono gli accumulatori installati a bordo dei mezzi azionati da motori elettrici con tensione di esercizio variabile da 12 a 80 V (carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori, trasportatori a pianale con operatore e bordo o operanti su banda magnetica, trattori, bus, auto, ecc).
1.2.1 Stazioni di ricarica
In tutte le aree destinate al ripristino dell’efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di ricarica (Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l’emergenza re/ativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantità di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione:
Piccoli impianti | (fino a 5 batterie) | del50% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido |
Impianti medi | (fino a 20 batterie) | del100% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido. |
Grandi impianti | (oltre 20 batterie) | del200% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido. |
In tutte quelle aree ove siano previste, oltre alla ricarica, anche le operazioni di sostituzione di batterie esaurite (a mezzo paranchi, carri o rulli, carrelli elevatori ecc.) i quantitativi suddetti devono intendersi raddoppiati.
È fatto altresì obbligo a tutti i soggetti utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione rilasciata dal fabbricante, per ciascuna batteria presente nll’impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espresso in litri.
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che riporta il volume di soluzione acida corrispondente alle diverse capacità e ricavata dalla media dei valori aritmetici comunicati dai fabbricanti.
n.ro elementi/tensione di esercizio
Contenuto elettrolito in litri | |||||||
Capacità dell’elemento | 1ELEM2V | 6ELEM12V | 12ELEM24V | 18ELEM36V | 24ELEM48V | 36ELEM72V | 40ELEM80V |
Fino a 200 Ah | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 80 |
Fino a 400 Ah | 4,5 | 27 | 54 | 81 | 108 | 162 | 180 |
Fino a 700 Ah | 7 | 42 | 84 | 126 | 168 | 252 | 280 |
Fino a 1000 Ah | 9 | 54 | 108 | 162 | 216 | 324 | 360 |
Oltre 1000 Ah | 12 | 72 | 144 | 216 | 288 | 432 | 480 |
1.2.2 Batterie circolanti all’interno di aree private
La circolazione di mezzi a trazione elettrica utilizzati per il trasporto di cose o persone e per il sollevamento di carichi all’interno di aree portuali, aeroportuali, stabilimenti industriali, grandi magazzini, ecc, comporta necessariamente un rischio di sversamento dell’elettrolito contenuto nelle batterie, sia per la corrosione del cassone contenente gli elementi ma anche per il possibile ribaltamento del mezzo alimentato.
In tali evenienze e considerata sufficiente la dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante stabilita per le postazioni di ricarica delle batterie, sempreche le distanze dalle suddette postazioni non siano talmente elevate o non facilmente percorribili in tempi brevi da consigliare un’adeguata scorta supplementare anche nelle zone nevralgiche maggiormente decentrate.
1.2.3 Batterie circolanti sul suolo pubblico
È considerata regola di prudente prevenzione e sicurezza la dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante a bordo dei veicoli per il trasporto pubblico a trazione elettrica impiegati nelle citta e nei Comuni.
È altresì consigliato prevedere, per ragioni di sicurezza, una congrua disponibilità di tale prodotto estinguente sui mezzi di soccorso deputati ad intervenire in caso di incidenti in cui siano coinvolti tali veicoli (Vigili del fuoco, carri di soccorso, Polizia Municipale, ecc.).
1.3 Batterie di avviamento
Considerati il diverse numero delle batterie movimentate e le diverse tipologie di movimentazione e manipolazione richieste per lo svolgimento di ciascuna attività, la sostanza assorbente e neutralizzata certificata, che deve essere obbligatoriamente tenuta disposizione per l’emergenza originata da possibili sversamenti, deve corrispondere alla quantità necessaria per estinguere completamente i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di attività:
1.3.1 Depositi per la vendita all’ingrosso(Agenzie di rappresentanza in genere) | 200 litri |
1.3.2 Depositi per la vendita al dettaglio(Ricambisti, concessionarie auto e moto) | 100 litri |
1.3.3 Esecizi per la ricarica e la sostituzione | 25 litri |
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che evidenzia il contenuto di elettrolito corrispondente alle diverse capacità delle batterie.
Capacità della batteria | Contenuto soluzione acida |
Autovetture fino a 60Ah | 8 litri |
Autovetture fino a 100Ah | 10 litri |
Autocarri fino a 160Ah | 20 litri |
Autocarri fino a 220Ah | 25 litri |
Autocarri fino a 320Ah | 35 litri |
2) Fabbriche di accumulatori
Poiché nelle fabbriche di elementi al piombo i rischi di sversamenti accidentali sono correlati ad alcune fasi del processo di produzione industriale, alle metodologie della carica di formazioni ed ai criteri di movimentazione e stoccaggio sia della soluzione acida che degli elementi carichi, il criterio di sicurezza da adottare deve essere correlato ai quantitativi di elettrolito complessivamente movimentati all’intero cicio giornaliero di produzione.
3) Consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e per i rifiuti piombosi
Nei centri di raccolta dislocati su tutto il territorio nazionale, al fine della completa ed immediata neutralizzazione degli eventuali sversamenti accidentali che si possono verificare durante il trasferimento delle batterie esauste dagli automezzi adibiti alla raccolta fino all’interno dei macchinari di recupero, il quantitativo di sostanza estinguente da tenere a disposizione deve corrispondere a quello occorrente per neutralizzare il cinque per cento del volume complessivo di soluzione acida mediamente movimentato nell’arco della giornata lavorativa.
È opportuna una certa disponibilità di sostanza estinguente a bordo di tutti gli automezzi autorizzati ad effettuare il recupero delle batterie esaurite presso le sedi dei diversi utilizzatori.
4) Trasporto batterie
Tutti gli automezzi adibiti al trasporto delle batterie al piombo riempite con elettrolito a di recipienti contenenti acido solforico alle diverse concentrazioni devono essere dotati di congrue quantità di sostanza assorbente e neutralizzante per l’emergenza originata da eventuali sinistri sui percorso stradale o sversamenti accidentali durante le operazioni di carico e scarico.
II quantitativo prescritto di sostanza estinguente da tenere a bordo di tali automezzi non deve essere inferiore a quello occorrente per neutralizzare il dieci per cento della soluzione acida trasportata. Viene peraltro fissato un quantitativa massimo di sostanza prescritta, corrispondente alla neutralizzazione di 50 litri di elettrolito.
I mezzi deputati ad intervenire in caso di incidenti debbono parimenti essere provvisti di una dotazione necessaria a neutralizzare almeno 50 litri di elettrolito.