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Legge di Stabilità: “reverse charge” e “split payment”, cambia il meccanismo IVA anche per le imprese di pulizia

La Legge di Stabilità 2015, approvata dalla Camera il 22 dicembre scorso, contiene importanti novità per le imprese in tema di Iva, con l’ampliamento anche al settore dei servizi di pulizia/servizi integrati/multiservizi del meccanismo del “reverse charge” e l’attuazione del sistema dello “split payment” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. La legge di Stabilità per il 2015, infatti, interviene in più punti sull’articolo 17 del Dpr 633/1972 che regola l’Imposta sul Valore Aggiunto.

Con il “reverse charge” sarà il committente a versare l’Iva all’Erario

Vediamo di che cosa si tratta, iniziando dal “reverse charge”, o inversione contabile: l’espressione, tecnicamente, identifica un meccanismo che consiste nell’assolvimento dell’Iva da parte del committente al posto del fornitore o prestatore.  In tal modo quest’ultimo non entra mai in possesso dell’Iva esorcizzando il rischio di omissioni di versamento all’Erario, quindi di frodi ai danni dello Stato. Il meccanismo, già attivo per il comparto immobiliare e ora esteso anche alle prestazioni di servizi (d’ora in avanti, dunque, interesserà anche le imprese di pulizia), viene regolato dall’art. 17 del Dpr 633/1972 e successive modifiche. Proprio su quest’ultimo interviene la legge di Stabilità per il 2015 (costituita da un unico articolo e ben 705 commi), che al comma 629 estende l’ambito di interesse del “reverse charge”.

629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 17, sesto comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;

2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;

In pratica è stata aggiunta, nel corpo dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, la nuova lettera a – ter) avente ad oggetto, come appena visto, le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Alla base dell’estensione prevista dalla legge di Stabilità 2015 c’è l’assunto che l’Iva sia una delle imposte maggiormente evase proprio perché fino ad oggi il prestatore, insieme all’incasso della fattura, intascava anche la quota dell’Iva, assumendosi l’obbligo di versarla all’erario in un secondo momento. Momento che per alcuni non arrivava mai: è proprio a questo livello, infatti, che si sono verificati molti casi di frode ai danni dell’erario (secondo lo schema del cosiddetto missing trader: il prestatore che deve versare l’Iva se la intasca e “scompare” rendendosi irreperibile).

All’atto pratico, ecco ciò che cambia per le imprese dal 2015: il prestatore, d’ora in avanti anche di servizi di pulizia, emetterà fattura senza applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (con annotazione “inversione contabile” e, nel caso, indicando gli estremi delle novellata normativa). Il committente, ad esempio un’industria in cui l’impresa fa le pulizie, dovrà registrare la fattura ricevuta e integrarla con l’imposta determinata mediante l’applicazione della corretta aliquota Iva, quindi versare l’Imposta direttamente all’Erario. Resta ferma, per il fornitore (secondo l’articolo 30 del Dpr 633/72), la possibilità di  chiedere il rimborso dell’eccedenza dell’Iva.

Lo “split payment” nei rapporti con la Pubblica amministrazione

Simile, ma lievemente più complesso, è il meccanismo dello “split payment”, relativo esclusivamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione: anche in questo caso si tratta di un sistema secondo cui è il committente (pubblica amministrazione) a versare l’Iva all’erario in luogo del prestatore, che dunque non ne entra mai in possesso. E anche in questo caso la Legge di Stabilità prevede una modifica all’art. 17 del Dpr 633/72 relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA per le quali l’Iva diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.

 

Il meccanismo, infatti, viene introdotto con l’integrazione di un nuovo articolo 17-ter nel corpo  del già ricordato Dpr “Iva” (633/72), sempre con il comma 629 della Legge di Stabilità. Eccolo:

 

«Art. 17-ter. — (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). — 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si attende dunque, in questi giorni, un apposito decreto attuativo che meglio definisca i termini operativi della questione. Un dato importante è che con la Legge di Stabilità viene svincolata l’efficacia della misura dalla preventiva autorizzazione europea: dunque con il nuovo anno le prestazioni di servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni saranno soggette alle nuove regole dello split payment: in pratica, proprio come avviene per il reverse charge tra privati, sarà la stessa Pubblica Amministrazione a versare l’Iva all’Erario in luogo del fornitore, sempre nell’ottica di evitare frodi erariali.

Con la differenza che, diversamente da ciò che accade per il “reverse charge”, lo “split payment” non inciderà sui meccanismi di fatturazione: è infatti previsto che il cedente/prestatore proceda alla fatturazione delle operazioni secondo le modalità ordinarie, addebitando il tributo a titolo di rivalsa. La pubblica amministrazione avrà l’obbligo di effettuare il versamento dell’Iva dal momento del pagamento della fattura. Se, ad esempio, verrà effettuata una prestazione di servizi il prossimo marzo, e il pagamento della fattura sarà effettuato in giugno, è solo da giugno che la PA avrà l’obbligo di liquidare all’erario l’ammontare dell’Iva, che nel frattempo non avrà versato al prestatore.

 

Rimane da definirsi la ricaduta dei nuovi meccanismi del “reverse charge” e dello “split payment” su strutture consortili, associazioni temporanee di imprese (Ati) e altri soggetti simili.

 

 

 

 

 

 

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