Dal 29 dicembre 2009 è entrata in vigore la nuova “Direttiva macchine”, la 2006/42/CE del Parlamento Europeo, che modifica la precedente Direttiva 95/16/CE- Cerchiamo di fare il punto sulle principali novità.
La Direttiva vuole garantire la libera circolazione delle macchine e dei loro accessori, stabilendo nel contempo i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori. Si basa sui principi di un “nuovo approccio” in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, per cui la progettazione e la fabbricazione di macchine e dei loro accessori sono sottoposte a vincoli essenziali in materia di sicurezza.
Che cosa cambia rispetto alla precedente normativa? E quali implicazioni si riflettono sulla fabbricazione della macchine per le pulizie professionali?
«Di fatto, sostanzialmente, la nuova direttiva non comporta grandi novità – ci spiega Roberto Gottardo, specialista in marcatura CE di Polistudio, una società di consulenza per la sicurezza sul lavoro e ambiente di Rovigo – ma chiarisce molti punti che fino a ora sono stati forse male interpretati , e insiste soprattutto sugli aspetti legati alla sicurezza ».
Le principali novità
Riguardano, in primo luogo, il campo di applicazione, in cui si chiarisce una serie di punti che nel tempo hanno portato a errate interpretazioni. Mentre nella precedente direttiva il campo di applicazione non era esplicito, ma si deduceva dalla definizione di macchina e di componenti di sicurezza, ora nel campo di applicazione sono chiaramente indicati tutti i prodotti che vi sono compresi:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine
Macchine
Rilevante è la modifica della definizione di macchina, come insieme equipaggiato, o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata.
Ora sono considerate macchine, anche quelle prive di motore. Manca però una definizione di “sistema di azionamento”, per cui non è chiaro se ci si riferisce solo al motore o se il concetto si debba estendere anche al sistema di trasmissione, al freno e/o alle parti del sistema di controllo che sono connesse.
Alla definizione principale vengono aggiunte due appendici, per cui si precisa che macchine sono anche:
gli insiemi (come definiti) al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, anche pronti per essere installati e che possono funzionare solo dopo essere stati montati su mezzi di trasporto o installati in un edificio o in una costruzione.
Nuovo è il concetto di “quasi-macchina”, insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che,da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate a essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi macchine o apparecchi per costituire una macchina.
Pur essendoci dubbi, anche in questo caso, sul significato del termine “sistema di azionamento”, si può esemplificare il concetto di quasi-macchina se si pensa alla caldaia di una idropulitrice: se non può funzionare in modo indipendente, deve essere considerata una quasi macchina. Se invece è dotata di un sistema di comando che può produrre acqua calda anche per altre applicazioni, potrebbe non essere considerata una quasi-macchina.
Immissione sul mercato
La nuova direttiva obbliga il fabbricante a una serie di adempimenti prima di immettere una macchina sul mercato. Il costruttore infatti deve assicurarsi che la macchina abbia i requisiti essenziali di salute e di sicurezza; che sia disponibile il fascicolo tecnico, che dimostri la conformità della macchina ai requisiti della direttiva, relativamente alla progettazione, alla fabbricazione e al funzionamento; che siano applicate le procedure di valutazione e di conformità; che siano presenti sia la dichiarazione CE di conformità sia il marchio CE.
L’adempimento fondamentale
L’assoluta novità che la nuova Direttiva introduce è il dovere, per il fabbricante, di garantire che venga effettuata una attenta valutazione dei rischi, per determinare gli obblighi di salute e di sicurezza che si applicano alla macchina.
«Nella vecchia direttiva – chiarisce l’ingegner Gottardo – era implicito che il costruttore analizzasse e valutasse i rischi, ma il concetto non veniva ulteriormente specificato. Adesso, invece, il fabbricante ha l’obbligo di valutare tutti i rischi possibili e dare evidenza all’avvenuta valutazione».
In sostanza se prima si scriveva, genericamente, che una lavasciuga pavimenti o una moto spazzatrice avrebbe potuto comportare dei rischi e quindi venivano indicate altrettanto generiche misure di prevenzione, ora c’è l’obbligo di attribuire un livello di rischio residuo, ossia occorre specificare quali rischi possono sussistere, fatti salvi tutti gli adempimenti di sicurezza in fase di costruzione.
Per esempio, se un’idropulitrice viene azionata accidentalmente, vengono raccomandati dei requisiti minimi di sicurezza, contemplati anche dalla precedente direttiva, che limita i rischi per l’utilizzatore. Restano però dei rischi residui, come, per esempio, la manutenzione della macchina senza avere scaricato la pressione. Potrebbero essere rischi di bassa, media o alta entità: ora il fabbricante deve valutare e indicare tali rischi, che restano anche avendo rispettato le raccomandazioni di base.
Ossia, per il processo di valutazione e riduzione dei rischi, il fabbricante:
* determina i limiti della macchina, comprendenti il suo uso normale e ogni cattivo uso ragionevolmente prevedibile;
* elenca i rischi che possono derivare dall’uso della macchina e le situazioni pericolose connesse;
* effettua una stima dei rischi e della loro probabilità, tenendo conto della gravità di un’eventuale ferita o di un attacco alla salute;
* valuta i rischi;
* elimina i pericoli o riduce i rischi connessi a tali pericoli, applicando misure di protezione.
Il fabbricante deve preparare un fascicolo tecnico che contenga la valutazione dei rischi e la procedura seguita, comprendendo un elenco dei RESS (Requisiti Essenziali Salute e Sicurezza) applicabili; le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi, indicando i rischi residui connessi con la macchina. Il fascicolo tecnico deve contenere anche la dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e le relative istruzioni di assemblaggio; la dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina; una copia della dichiarazione di conformità; le relazioni e i risultati pertinenti delle prove.
Anche per le quasi-macchine deve essere preparata una documentazione tecnica che contenga le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione, che devono accompagnare la quasi macchina fino all’incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
Direttiva Macchine e Bassa Tensione
La nuova versione della direttiva macchine, allargando il campo degli obblighi essenziali di sicurezza a tutti i possibili rischi, ingloba, per le macchine professionali, anche la direttiva “Bassa tensione”, che invece si limita ai rischi elettrici. Pertanto i fabbricanti di macchine professionali non devono più dichiarare la conformita alla direttiva Bassa Tensione, in quanto si devono attenere solo alla Direttiva Macchine, che nella valutazione dei rischi già comprende anche quelli elettrici.
Solo le macchine che rientrano nella categoria degli elettrodomestici rientrano ancora nel campo di applicazione della direttiva Bassa Tensione.
«La parola elettrodomestico – sostiene l’ingegner Gottardo – può dare adito a interpretazioni diverse e quindi rimangono alcuni elementi di indeterminatezza nella Direttiva, però rispetto alla normativa precedente adesso c’è indubbiamente più chiarezza».
Noemi Boggero