Con l’ordinanza n. 68/2013, la Sez. III del TAR Lazio ha respinto la richiesta di sospensione dei provvedimenti con cui l’AVCP ha diffuso i prezzi di riferimento nei servizi in ambito sanitario. Il ricorso era stato presentato da: LegaCoop Servizi, Angem, Federlavoro e Servizi Confcooperative e ad adiuvandum Fise.
In sintesi, il TAR ha preso le mosse dal fatto che l’istruttoria svolta dall’AVCP, nel corso della primavera del 2012, sia stata espletata sotto la vigenza della legge di stabilità del luglio del 2011 (D.L. 98/2011), che assegnava all’Osservatorio il solo compito di individuare prezzi di riferimento solamente “orientativi” (vista la legge da cui scaturiva, ed attese le finalità della stessa, detta attività istruttoria è stata dunque a giudizio del TAR sufficientemente prolungata ed articolata); il TAR ha anche dato conto del proprio diverso orientamento sui dispositivi medici, affermando che, in quel caso, la relativa istruttoria è stata incoerente con il decreto del 2011.
Questa la tesi del TAR, che non ha dunque ritenuto che il successivo intervento della spending review (D.L. 95/12) abbia “inquinato” la già eseguita istruttoria; facendo anche intendere– tra le righe dell’ordinanza – che se qualche vizio, anche di natura costituzionale, debba essere fatto valere, bisognerà aggredire giudizialmente le singole richieste delle Aziende sanitarie ed ospedaliere (queste si, successive alla spending review). Le parti proponenti il ricorso stanno valutando l’impugnazione dell’ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato.