Con la legge di stabilità che ha iniziato l’iter parlamentare il 17 ottobre us il Governo ha apportato ulteriori modifiche all’articolo 15, comma 13, lettera a) e lettera f) del DL 6 luglio 2012 e convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012 n.135.
Ecco la ristesura:
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:
Il nostro commento: riguardo alla lettera a) riteniamo che l’applicazione della riduzione del 10% a decorrere dal 1 gennaio 2013, così come è scritta, possa generare interpretazioni contrastanti tra chi ritiene,correttamente, che dal 1 gennaio la riduzione sia di un ulteriore 5% sommato al 5% precedente e chi riterrà invece che la riduzione del 10% sia da sommarsi al 5% precedente.
A corroborare la nostra interpretazione di una riduzione totale del 5%+ 5% = 10%, a partire dal 1 gennaio 2013, è il testo della “Relazione illustrativa alla legge di stabilità” presentata al Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012. Leggendo l’articolo 6, “Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario”, del quale riportiamo i tre capoversi interessati, si evince in modo chiaro che l’intenzione del legislatore è che la riduzione complessiva da applicarsi a partire dal 1 gennaio 2013 sia del 10%.
Art. 6 (Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario)
L’articolo in esame interviene ulteriormente nel settore sanitario provvedendo ad incrementare gli
obiettivi in termini di riduzione della spesa e di razionalizzazione delle risorse previsti dall’articolo
15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. 12
Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 13, lettera a), del sopra richiamato
articolo, che dispone la riduzione del 5 per cento degli importi e delle prestazioni dei contratti in
essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi stipulati da aziende ed enti del SSN, dalla
data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 (vale a dire 7 luglio 2012) e per tutta la durata dei
medesimi contratti. La modifica prevede che la riduzione sopra descritta aumenti al 10 per cento a
decorrere dall’anno 2013.
La lettera b) del medesimo comma 1 modifica il comma 13, lettera f), del sopra richiamato articolo,
che dispone che dal 2013 il tetto per l’acquisto di dispositivi è rideterminato al 4,9 per cento del
fabbisogno sanitario nazionale e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento. La modifica
prevede l’ulteriore abbassamento dei citati valori, rispettivamente, al 4,8 per cento e al 4,4 per
cento.
Ecco la ristesura della lettera f):
Il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di cui all’articolo 17, comma 2, del dl 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n.111, è rideterminato per l’anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4%.