(tratto da “GSA” n.3, marzo 2010)
Dal Ministero del Lavoro le linee programmatiche delle ispezioni che le Direzioni provinciali del lavoro dovranno realizzare nel 2010 in differenti ambiti di intervento tra cui: l’impiego irregolare di lavoratori extra comunitari,appalti,somministrazione e distacchi,lavoro minorile.
Nel 2010 su tutto il territorio nazionale saranno sottoposte a verifica almeno 145.584 aziende, con un incremento rispetto alla programmazione dell’anno 2009 pari a +8%,: l’obiettivo è contrastare i fenomeni del lavoro nero, della violazione della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della elusione contributiva, degli appalti irregolari e della abusiva qualificazione dei rapporti di lavoro.
Inoltre le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno effettuare ispezioni “a sorpresa”, cioè anche a brevi intervalli temporali l’una dall’altra, al fine di creare un effetto deterrente.
Sono queste alcune delle indicazioni più importanti che emergono dal Documento di Programmazione dell’Attività di Vigilanza per il 2010 del Ministero del Lavoro.
Il Ministero ha individuato particolari ambiti di intervento sui quali si focalizzeranno le attività di vigilanza e controllo.
Un primo settore è quello dell’impiego irregolare di cittadini extracomunitari, in relazione al quale è prevista la necessità di creare gruppi operativi misti composti da Ispettori del lavoro, funzionari dell’INPS e Carabinieri del N.I.L. che effettueranno i predetti accessi ispettivi.
Altra area di intervento delicatissima è quella relativa alle modalità attuative dei contratti di appalto soprattutto per quanto concerne la genuinità del contratto e la corretta applicazione della normativa anche da parte dei subappaltatori. L’intento è di sanzionare i frequenti casi di somministrazione di manodopera irregolare.
Sul punto si segnala altresì che con la risposta all’interpello n. 77/2009, il Ministero del Lavoro, intervenendo su di un tema che vede orientamenti giurisprudenziali contrapposti, ha evidenziato che l’appalto può essere considerato genuino anche se il committente (o l’appaltatore in caso di subappalto) mette a disposizione le attrezzature e/o i mezzi occorrenti per l’esecuzione del contratto, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura dei mezzi non si sia invertito il rischio di impresa. Il parere del Ministero, oltre ad essere particolarmente autorevole, è importante perché idoneo a superare – con valenza generale – alcune problematiche interpretative generate dalla applicazione della Legge Biagi del 2003. L’esternalizzazione è dunque consentita se giustificata da reali esigenze di specializzazione produttiva ed innovazione di processo, dovendo comunque emergere una congrua onerosità dell’utilizzo dei mezzi del committente.
Al riguardo vale la pena evidenziare che il contratto di subappalto non autorizzato è nullo, mentre quello sottoscritto in violazione della quota massima consentita resta nullo ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. per la parte non consentita (Tar Lazio, Sez. III Quater, 29.4.2009, n. 4401). In tali casi la stazione appaltante potrà risolvere il contratto con l’appaltatore per il venir meno del rapporto fiduciario, oltre che sospendere i pagamenti (Cass. Civ. 8421/2000). La risoluzione è comunque subordinata ad una valutazione della stazione appaltante che dovrà tener conto anche dell’interesse dell’impresa (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 20/2000). Il subappalto non autorizzato determina anche conseguenze penali: con arresto fino ad un anno ed ammenda non inferiore ad un terzo del valore complessivo dell’appalto (cfr. L. 646/1982).
Al contempo è stato previsto un incremento delle verifiche, in ordine al corretto adempimento degli obblighi posti dalla L. 68/1999 per i soggetti disabili, con particolare attenzione alle violazioni del rispetto dell’aliquota obbligatoria (punite anche con l’esclusione dalle gare di appalto pubbliche), e di quelli relativi alla tutela delle lavoratrici madri. Anche in questo caso il Ministero detta regole che dovranno essere osservate dai funzionari nel corso delle ispezioni, valorizzandosi le esigenze di coordinamento tra le Direzioni Provinciali del Lavoro ed i Centri per l’Impiego generale per l’Attività Ispettiva.
Ulteriore ambito oggetto di particolari controlli nel 2010 sarà quello della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.
Anche in questo caso si tratta di un tema delicatissimo essendo pacifico che la scelta delle parti sulla tipologia del contratto da instaurare (ad esempio a progetto e non subordinato) risulta irrilevante se poi il reale svolgimento del rapporto risulta difforme dalla veste contrattuale (Cass. Civ. n. 1971/09).
Sul tema si richiamano le precedenti circolari n. 25/178/08 e n. 4/08 del Ministero del Lavoro nelle quali si specifica che gli addetti alla vigilanza devono acquisire le dichiarazioni dei lavoratori sulle concrete modalità di esecuzione delle prestazioni.
Il Documento specifica altresì la necessità di intervenire al fine di verificare la corretta applicazione delle varie tipologie contrattuali “esclusivamente nel caso in cui i contratti non siano stati oggetto di certificazione” (la certificazione consiste in una procedura facoltativa attivabile presso le DPL ed altri enti pubblici per conferire un maggior livello di certezza al contratto).
Da un lato dunque controlli mirati ed a “a sorpresa”, dall’altro attenzione alle irregolarità di natura sostanziale che costituiscono una lesione dei livelli di tutela delle condizioni di lavoro, offrendo comunque alle imprese strumenti idonei per far fronte ai propri obblighi e per dimostrare la regolarità del comportamento.
Avv. Mario Pagliarulo