Nelle more dell’emanazione di un provvedimento formale di emendamento dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene di cui all’art. 2 del DM 24 maggio 2012, si precisa che i “prodotti superconcentrati” definiti come “quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all’uso”, conformi alle specifiche tecniche riportate nel punto 6.2 del documento, sono destinati ad essere utilizzati anche nelle pulizie ordinarie.
Fonte: Ministero dell’Ambiente