Come noto, il c.c.n.l. 31 maggio 2011 ha introdotto nel settore l’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa.
Con il medesimo accordo le Parti avevano anche convenuto che, a decorrere dal mese di luglio 2013, le imprese avrebbero iniziato a versare la quota pari a € 4 mensili ovvero € 6 mensili in relazione all’orario di lavoro fino a 28 ore ovvero sopra le 28 ore settimanali.
Nell’ambito della trattativa per il rinnovo del c.c.n.l. di categoria le Parti hanno condiviso che, in considerazione della necessità di proseguire nel lavoro istruttorio di predisposizione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa, pur confermando la decorrenza dell’istituto da luglio 2013, i versamenti relativi alle mensilità di luglio ed agosto saranno posticipati ed accorpati al versamento di competenza del mese di settembre.
Conseguentemente, con la retribuzione del mese di settembre 2013, le imprese erogheranno una quota pari a € 12,00 per i lavoratori con rapporto di lavoro fino a 28 ore settimanali ed una quota pari a € 18,00 per i lavoratori con rapporto di lavoro oltre le 28 ore settimanali; da ottobre 2013 saranno riattivati i versamenti come previsti dall’articolo 69 del c.c.n.l 31/05/2011 (€ 4,00 ovvero € 6,00 mensili).