Sulla GUUE L47 del 20.2.13 è pubblicata la Decisione 2013/92/UE di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di alcuni prodotti originari della Cina. La sorveglianza e i controlli saranno effettuati fino al 31 marzo 2015. Il motivo è che il materiale risulta essere contaminato da Anoplophora glabripennis (Motschulsky) – conosciuto come tarlo asiatico – con conseguenti focolai di tali organismi in Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito.Entro il 31 maggio 2014, sulla base dei risultati notificati alla Commissione, verrà effettuato un riesame inteso a valutare l’efficacia della decisione e a determinare i rischi fitosanitari derivanti dall’importazione nell’Unione di tale materiale.
Per “materiale da imballaggio in legno” si deve intendere il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm.