(tratto da: “GSA Igiene Urbana” n.1, Gennaio-Marzo 2009)
Il neo-Presidente degli Stati Uniti, Barak Obama, sembra stia avviando una profonda rivoluzione nell’economia del suo Paese, rivoluzione che indirizza gli sforzi prioritariamente verso le energie da fonti rinnovabili, e che viene comunemente indicata come “green economy”, economia verde. Le linee guida di questa rivoluzione danno ampio spazio anche al tema della corretta gestione dei rifiuti, vista come un indispensabile contributo alla salvaguardia dell’ambiente ma anche come una straordinaria opportunità per la creazione di occupazione e quindi di ricchezza. Jeremy Rifkin dice che il nostro Paese è l’Arabia Saudita delle fonti rinnovabili, per la grande disponibilità di acque, sole, vento eccetera, che ne fanno in potenza una formidabile centrale energetica…ma in tema di rifiuti siamo ancora molto indietro, almeno rispetto agli altri Paesi europei. La nuova Direttiva saprà darci una spinta a migliorare le nostre performance ambientali?
Nel novembre scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.C.E. 312) una nuova Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti. Questa Direttiva, 2008/98/CE, abroga, con effetto dal 12 dicembre 2010, le Direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE; a partire dalla stessa data, gli Stati membri dovranno conformarsi ad essa.
Oggetto della Direttiva è la fissazione di “…misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia…”; par di capire che se ne sia sentito il bisogno, a fronte di interpretazioni forse troppo libere delle Direttive precedenti…in particolare la Direttiva 2006/12/CE, che già stabiliva il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità, definendo concetti basilari quali le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, stabilendo obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti (ad esempio l’elaborazione di piani), stabilendo l’obbligo di trattare i rifiuti in modo tale da evitare impatti negativi sull’ambiente e sull’uomo, incentivando l’applicazione della gerarchia dei rifiuti e l’attuazione del principio “chi inquina paga”; ma lasciando da parte la malizia, diamo un’occhiata alle principali premesse della nuova Direttiva, racchiuse in ben 49 “considerando”:
- (6) L’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente. La politica in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l’uso di risorse e promuovere l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti.
- (8) E’ pertanto necessario procedere a una revisione della Direttiva 2006/12/CE per precisare alcuni concetti basilari (vedi sopra) come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali…e per concentrare l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi. Inoltre, si dovrebbe favorire il recupero dei rifiuti e l’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali…
- (19) Occorre modificare le definizioni di “recupero” e “smaltimento” per garantire una netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale tramite la sostituzione di risorse naturali nell’economia e riconoscendo i potenziali vantaggi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’utilizzo dei rifiuti come risorse.
- (22) Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall’altro…
- (26) Il principio “chi inquina paga” è un principio guida a livello europeo e internazionale. Il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana.
- (28) La presente Direttiva dovrebbe aiutare l’Unione europea ad avvicinarsi a una “società del riciclaggio”, cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse…i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo…
- (29) Gli Stati membri dovrebbero sostenere l’uso di materiali riciclati (come la carta riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l’obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l’incenerimento di detti materiali riciclati.
- (35) E’ importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, facilitare la raccolta differenziata e l’idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l’ambiente…
- (40) …è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Tali misure dovrebbero perseguire l’obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti…
- (41) Al fine di procedere verso una società europea del riciclaggio, con un alto livello di efficienza delle risorse, è opportuno definire obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti…
- (45) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare a persone fisiche o giuridiche responsabili della gestione dei rifiuti…
Queste le premesse principali, a mio modesto avviso, sulle quali si basa la nuova Direttiva. È dunque evidente l’obiettivo di rafforzare le prescrizioni precedenti, di imprimere una nuova spinta verso la “società del riciclaggio”, ma anche di affibbiare una forte tirata d’orecchie agli Stati inadempienti, categoria alla quale ci pregiamo di appartenere…tra gli aspetti più rilevanti, vi è certamente la ridefinizione delle nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, con le conseguenti implicazioni in tema di incenerimento. Ma vi è anche l’introduzione di nuove definizioni, nell’ambito della ridisegnata gerarchia:
Art. 4, Gerarchia dei rifiuti
- La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
- Prevenzione
(ovvero: misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono…la quantità dei rifiuti…gli impatti negativi dei rifiuti…il contenuto di sostanze pericolose…)
- Preparazione per il riutilizzo
(ovvero: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento)
- Riciclaggio
(ovvero: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento)
- Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
(ovvero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione…)
- Smaltimento
(ovvero: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia)
Tra le altre cose che vale la pena di evidenziare, vi è la chiara distinzione tra il concetto di rifiuto e quello di sottoprodotto, che viene così precisato:
Art. 5 Sottoprodotti
- Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto…bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
-
- è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o
- la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
- l’ulteriore utilizzo è legale….
Con il chiaro scopo di contrastare i furbetti del quartierino dei rifiuti, la Direttiva precisa che (Art. 7.4) “…la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto…”
Naturalmente molte altre considerazioni potranno scaturire da ulteriori approfondimenti e contributi, vorrei qui soltanto ricordare l’introduzione del concetto di “responsabilità estesa del produttore” (qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti…sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore…): le misure che verranno adottate dagli Stati membri potranno includere l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività, e potranno includere l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.
Confermato e rafforzato il principio “chi inquina paga”, la Direttiva ricorda ancora che gli Stati membri debbono adottare misure volte a incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti stessi, e devono provvedere affinché le autorità competenti predispongano i piani di gestione dei rifiuti: tali piani devono coprire, da soli o in combinazione, l’intero territorio dello Stato membro. I piani di gestione dei rifiuti
“…comprendono un’analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato nonché le misura da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto di vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni…”
Non stiamo qui ad elencare i contenuti dei piani stessi elencati nella Direttiva, e che vanno dalle analisi quali-quantitative dei rifiuti prodotti alla valutazione degli impianti necessari, dagli aspetti organizzativi alle campagne di sensibilizzazione: rimando dunque gli interessati alla lettura della Direttiva in parola. Direttiva che prevede ancora che gli Stati membri producano, entro il 12 dicembre 2013, programmi di prevenzione dei rifiuti.
Concludo sottolineando i contenuti dell’art. 31, Partecipazione del pubblico, che recita:
“Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti parti interessate e autorità e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all’elaborazione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata la loro elaborazione…”
Andrà davvero così?
Fortunato Gallico