Ragioniamo su una questione molto dibattuta e ben presente nella vita delle imprese di pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, caratterizzate da altissima intensità di manodopera e dal lavoro in cantieri disseminati su ampi territori: ci riferiamo ai cosiddetti “infortuni in itinere”, ossia quelli che avvengono (almeno secondo l’interpretazione “di scuola”) nel tragitto casa-lavoro.
Infortunio in itinere, quanto ampia la tutela Inail?
Non a caso abbiamo aperto l’ultima parentesi, perché in questo senso un recente pronunciamento del Tribunale di Milano (sentenza 16 settembre 2024 – RG 8308/2023) ha dato luogo a un importante precedente “estensivo”: nella fattispecie il giudice era chiamato a valutare un caso di infortunio occorso a una dipendente mentre fruiva di un permesso per motivi personali (peraltro durante una prestazione in “smart working”), che nella fattispecie si risolvevano nell’andare a prendere la figlia a scuola.
Tutto accadde durante un permesso…
Si legge nel testo: “Alle ore 12:15 del 23 settembre, per andare a “ritirare” la figlia (allora di anni 7) frequentante la scuola primaria … e distante dall’abitazione della ricorrente circa 1,6 km, percorsi a piedi; – che la figlia, … usciva quel giorno alle ore 12:35; – di essere rovinata improvvisamente al suolo, durante il percorso a piedi, alle ore 12.20 – 12.25 circa, provocandosi distorsione piede DX ed escoriazioni al ginocchio SX”. L’Inail resisteva adducendo che l’infortunio non sarebbe da qualificare “in itinere”, in quanto occorso durante una pausa lavorativa. La reiezione Inail così riportava fra l’altro: “L’infortunio viene definito negativamente in quanto l’infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano”.
Si interrompe il nesso?
Per l’Istituto, in pratica, la fruizione di un permesso per motivi personali interromperebbe per se il nesso rispetto all’attività lavorativa. Per la memoria prodotta dall’Inail, che richiama la circolare 48/17, “allorquando il lavoratore chieda e goda di un permesso, ogni legame con l’attività lavorativa cessa, non essendo configurabile alcun percorso necessitato, tantomeno predeterminato o predeterminabile. La fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interrompe ex sé il nesso rispetto all’attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell’evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro.”
Smentita la reiezione Inail
Di parere opposto il Tribunale adito, che ha invece affermato che la tutela antinfortunistica del lavoratore si attiva tutte le volte in cui si allontani dalla sede di lavoro e poi vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa per pause, riposi e permessi accordati da norme e contrattazione collettiva. E ciò vale anche qualora, in regime di lavoro agile, la sede di lavoro coincida con l’abitazione del dipendente.
L’argomentazione del Tribunale
Si tratta di un precedente importante in termini di estensione della tutela assicurativa: “Non può dirsi che “la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interrompe ex sé il nesso rispetto all’attività lavorativa”: ciò proprio in considerazione del fatto che la sospensione dell’attività lavorativa in questione trova copertura nelle norme dell’ordinamento lavoristico a mezzo delle quali il Legislatore ha di volta in volta operato il contemperamento citato e che concorrono a regolamentare il rapporto a tutela dei diritti del lavoratore come persona”.
Altri riferimenti giurisprudenziali
Sulla stessa scorta risultano interessanti le letture dell’ordinanza 18659/2020 della Corte di cassazione che chiariva come l’infortunio in itinere sia ricompreso nella tutela Inail anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso per motivi personali, in quel caso però mentre era al lavoro in azienda, e la più recente Ordinanza 28429 del 5 novembre 2024, in cui gli stessi Ermellini riconoscevano la tutela a un dipendente infortunatosi mentre raggiungeva un cantiere.
Link sentenza Trib. Milano 16/9/24
Link Ordinanza Cassazione 28429/24