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Violazioni del CCNL

Attenzione: anche nelle ipotesi di violazione del Contratti collettivi può scattare il provvedimento di disposizione degli ispettori del lavoro, che dunque non è limitato, come da precedenti orientamenti giurisprudenziali, soltanto alle violazioni di legge.

Per violazioni di legge o di Ccnl

Lo ribadisce l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 924 del 22 maggio 2024, che riprende la sostanza di quanto sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2778 pubblicata il 21 marzo 2024. Nella fattispecie: gli ispettori del lavoro possono adottare un provvedimento di disposizione, in base a quanto indicato dall’art. 14 del dlgs. 124/2004, anche con riguardo all’applicazione di un contratto collettivo. Il provvedimento di disposizione -vale a dire l’ordine di eliminare, in un dato periodo, una o più irregolarità sul lavoro- può dunque venire adottato in tutti i casi di scorrettezze rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale purché non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

Il ruolo degli ispettori

Qualche esempio concreto? La mancata verifica dei riposi settimanali o lo scorretto impiego del lavoratore in un profilo peggiorativo. A tale proposito, il  provvedimento dispositivo potrà essere emesso anche in caso di “demansionamento”, vale a dire inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella effettivamente spettante sulla base delle mansioni esercitate. E anche in relazione a comportamenti pregressi, quando la condotta richiesta possa effettivamente sanare la violazione dell’obbligo o almeno possa evitare il ripetersi delle irregolarità.

Le più recenti precisazioni Inl

In fatto di potere dispositivo il punto di partenza recente è la circolare Ispettorato lavoro n. 5 del 30 settembre 2020, in cui si fornivano le prime indicazioni, delineando il suo campo di applicazione. Ulteriori precisazioni sono poi arrivate con successive note, che tuttavia non avevano mai fatto completa chiarezza sull’effettivo potere di disposizione nel territorio della disciplina pattizia. Cosa che ora, invece, è del tutto appurata.  

Disposizioni immediatamente esecutive

A tale proposito va detto che il provvedimento è immediatamente esecutivo e in caso di inottemperanza il datore di lavoro incorrerà nella sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro. Contro la disposizione è ammesso ricorso (non sospensivo dei termini dispositivi), entro 15 giorni dalla notifica, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi 15 giorni decorsi inutilmente i quali il ricorso ha da intendersi respinto. Al Tar si ricorre solo per motivi di legittimità. In materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro si rimanda all’art. 10 del dpr 520/1955, con pene che possono arrivare all’arresto per 1 mese in caso di inottemperanza.

L’importanza della recente sentenza

In sostanza, l’importanza della sentenza dei giudici di Palazzo Spada, e della conseguente precisazione Inl, risiede nella notevole estensione del ruolo dell’Ispettorato, legittimato ora a sindacare non solo -come già era pacifico- sulle violazioni di legge, bensì anche sulle irregolarità contrattuali.  Il provvedimento di disposizione, è il caso di ribadirlo, può venire adottato in tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale purché non siano già per se soggette a sanzioni penali o amministrative (ad esempio, l’assenza di formazione obbligatoria o la mancata registrazione degli straordinari).

Attenzione nei settori “labour intensive”

Il tema riguarda da vicino le imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati, caratterizzate come sappiamo da un’altissima incidenza della manodopera, con tutte le problematiche connesse e i rischi di condotte datoriali non legittime dovute anche solo a superficialità: è necessaria dunque la massima attenzione anche in fatto di applicazione corretta e precisa del Contratto collettivo, perché i rischi sono davvero notevoli e, ora, messi nero su bianco” anche dai vertici della giurisprudenza amministrativa.

Link sent. CdS 2778/24

Link Circolare INL 5/20

Link dlgs 124/04

Link Dpr 520/55

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