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Part-time su turni

Part-time sì, ma… non troppo. Con l’ordinanza n. 11333 del 29 aprile 2024 la Corte di Cassazione mette dei precisi paletti all’utilizzo del tempo parziale, stabilendo che anche nel lavoro articolato su turni questi devono essere precisamente dettagliati nel contratto. Si tratta di un’evenienza piuttosto frequente nel lavoro delle imprese di pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, per cui è bene seguire il caso con attenzione. 

Turni da indicare con precisione (anche nel part-time)

La Suprema Corte afferma in sostanza che nell’ambito dei turni assegnati ai lavoratori part-time le indicazioni di legge e di contratto sono valide solo quando, in mancanza di clausole flessibili elastiche, vengono indicati nel contratto i turni in modo preciso e costante. Infatti, stando ai giudici, la mancata indicazione della collocazione dei turni all’interno del contratto di lavoro a tempo parziale è contraria alla ratio stessa del part-time, che a tutela del lavoratore richiede una immediata indicazione dell’articolazione oraria dell’attività, proprio per poter consentire al dipendente una migliore armonizzazione dei tempi di vita.

Il dettato del “jobs act”

Viene così a cadere, sotto i colpetti del “cacciavite giurisprudenziale”, un altro tassello significativo del “jobs act”: i giudici di legittimità ricordano infatti che, secondo l’art. 10, comma 2 del dlgs 81/2015, quando nel contratto a tempo parziale manca una precisa indicazione della collocazione dei turni di lavoro, deve provvedere il giudice, come accade in qualsiasi altro caso in cui non ci sia l’indicazione “puntuale” dell’orario lavorativo. Lo stesso decreto legislativo, all’articolo 5, comma 3, stabilisce peraltro che “quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”. Ci torneremo.

La richiesta di risarcimento

Ora veniamo al fatto, che vede coinvolta una lavoratrice con turni in “part-time” verticale, la quale ha deciso a un certo punto di ricorrere alle vie giudiziali per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per la mancata indicazione, all’interno del suo contratto, della stabile collocazione della prestazione. Già Corte d’Appello accoglieva l’istanza, riconoscendo a titolo risarcitorio il 5% della retribuzione dei periodi lavorati.

Il punto di vista della Suprema Corte

La conferma arriva dalla Cassazione, che rileva che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell’orario part-time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite, come previsto dal dlgs 81/15) non comporta la deroga all’esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro. “Non è possibile sostenere che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell’orario part time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) comporti anche la deroga all’esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro (che la stessa legge vuole programmati per fasce prestabilite)”.

Una pronuncia nomofilattica

La pronuncia è di carattere tipicamente nomofilattico, vale a dire di “custodia della ratio legis”: stando agli Ermellini, infatti, l’eccessiva flessibilità e imprevedibilità dei turni andrebbe in aperto contrasto con la normativa sul lavoro a tempo parziale che si pone proprio l’obiettivo di contemperare le esigenze del datore di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire il proprio tempo di vita e lavoro (letteralmente “per consentire al lavoratore una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero e di vita quotidiana”). Su tali presupposti, la Suprema Corte ha confermato la debenza del risarcimento richiesto dalla dipendente.

Una riflessione…

A questo punto, però, ci venga consentito di aprire una sintetica riflessione, riguardante il progressivo irrigidimento degli orari lavorativi frutto di interpretazioni giurisprudenziali che a volte -pur comprendendo la necessità di un’ottimale conciliazione vita-lavoro da parte dei dipendenti- rischiano di mettere in difficoltà molte imprese, tra cui quelle del comparto pulizie/ multiservizi/ servizi integrati il cui lavoro è spesso costellato da “picchi” imprevedibili e poco programmabili.

La ratio legis

Il punto di partenza dei giudici, per definire la ratio legis del part-time, è la pronuncia della Corte Costituzionale 210/1992. Dice la Consulta: “Il legislatore ha inteso stabilire che, se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la “distribuzione” e cioè la collocazione nell’arco della giornata”, stante quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”), nonché dal successivo art. 38 sull’assistenza e il trattamento pensionistico.

Un’interpretazione più “flessibile”

Senonché sono poi intervenuti il dlgs 61/2000 recante “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale”, quindi il citato “jobs act” dlgs 81/15, che ha dato vita a un orientamento secondo cui sarebbe accettabile uno schema di turni, purché fossero comunicati con congruo anticipo. Ciò apre uno spiraglio più favorevole alle realtà ad alta esigenza di flessibilità (come le nostre imprese).

La parola alla contrattazione!

Infatti, in tal senso, anche alla luce della pronuncia del 1992 della Consulta, si potrebbe accettare il reclutamento di un lavoratore “part-time” con un orario indicato mediante rinvio a turni programmati, se il datore di lavoro può fornire la prova che tale organizzazione a turni sia compatibile con le esigenze del dipendente. A questo punto la parola passerebbe alla contrattazione, collettiva (per il Multiservizi sul part-time fa fede l’art. 33) e integrativa, anche in chiave di disinnesco di potenziali contenziosi.

Link Ord. Cass. 11333

Link dlgs 61/2000

Link Corte Cost. 210/92

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