Le recenti tragiche notizie di cronaca, che hanno riportato drammaticamente alla ribalta il tema della sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al mondo degli appalti e dei subappalti, non hanno mancato di avere, come spesso accade in casi come questi, immediate ripercussioni normative.
La questione del contratto collettivo da applicare
Senza dubbio il tema del CCNL di categoria da applicare nel caso dei servizi (in particolare, nel nostro settore, in quelli di pulizie/ servizi integrati/ multiservizi) è tra i più caldi, perché proprio il contratto può costituire un valido presidio per equi trattamenti retributivi, regimi contributivi e, nel complesso, condizioni generali di lavoro, a partire proprio dal tema della salute e della sicurezza.
Il decreto “Pnrr” è ora legge
Ora, a tale proposito il decreto “Pnrr” 19/24, recentemente convertito con la legge n. 56/24 uscita in Gazzetta Ufficiale a fine aprile, prevede accanto alla disciplina sanzionatoria particolari regole per l’individuazione del contratto collettivo sul quale misurare la congruità dei trattamenti corrisposti ai lavoratori attivi nell’appalto e nel subappalto.
Non solo trattamento economico
Tra le principali novità della conversione in legge si nota l’estensione del perimetro di tutela per il lavoratore, a cui, stante il nuovo testo di legge, dovrà essere riconosciuto un trattamento non solo economico ma anche normativo “complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona connessi con l’attività oggetto dell’appalto del subappalto”.
Responsabilità solidale
Attenzione, però: nonostante la legge abbia come diretti riferimenti gli appaltatori e i subappaltatori, secondo l’articolo 29 comma 2 del dlgs 276/03 si prevede un regime di responsabilità in solido che finisce per coinvolgere anche le committenze, le quali dunque sono chiamate a porre molta attenzione all’applicazione del giusto CCNL in relazione al servizio effettivamente prestato, anche in caso di appalto non fraudolento, dunque perfettamente legittimo e genuino.
Un’identificazione non semplice
A questo punto ci sia permesso tornare su una questione già adombrata in questa newsletter, ossia quella della difficoltà, all’atto pratico, di individuare con certezza e chiarezza il CCNL “corretto”: al di là della non sempre semplice definizione e quantificazione della rappresentatività delle OO.SS. sottoscriventi in assenza di dati certi, riesce davvero difficile identificare settore e soprattutto zona” di riferimento, specie se si tiene presente che nel comparto delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati il lavoro è spesso organizzato su cantieri anche molto distanti geograficamente fra loro.
Appalti spuri
Senza contare i casi di appalto irregolare: in questo scenario, infatti, potrebbe entrare in gioco la giurisprudenza tributaria, che ha recentemente contestato ad esempio la detraibilità dell’Iva pagata sul corrispettivo dell’appalto, oltre alla sua deducibilità ai fini Irap. Per non parlare del reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” previsto dal dlgs 74/00 art. 2; il tutto con possibili riverberi in termini di responsabilità dell’ente ex dlgs 231/01.
Si stringe la “catena delle responsabilità”
Si tratta dunque di una “catena di responsabilità” cui i committenti devono porre molta attenzione, anche in chiave europea: è stata la stessa Ue, infatti, a mettere di frequente l’accento sui doveri di rendicontazione dei processi aziendali, con particolare riferimento al trattamento dei lavoratori coinvolti non solo direttamente, ma anche nelle dinamiche dell’appalto e del subappalto.