HomeNewsletterSomministrazione illecita, occhio ai controlli delle Entrate

Somministrazione illecita, occhio ai controlli delle Entrate

Il tema è di grande attualità, specie alla luce della recente conversione del cd. “decreto Pnrr” (19/24) con la legge n. 56 del 29 aprile scorso. Parliamo dei casi, purtroppo piuttosto frequenti nel settore labour intensive delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, di contratti di appalto di servizi “riqualificati” in contratti di somministrazione fraudolenta. In questi casi, oltre al rinnovato quadro sanzionatorio che prevede la ri-penalizzazione dell’illecito con sanzioni accresciute, scattano anche gli accertamenti del Fisco, che riguardano soprattutto l’indetraibilità Iva in capo ai committenti, oltre alla sua indeducibilità ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap (si tratta infatti di benefici che non vi sarebbero in caso di effettiva assunzione diretta dei lavoratori).

I controlli di Entrate e Finanza

Le Entrate e le forze della GdF stanno monitorando in particolare i casi di frequenti “cambi d’appalto” (caratterizzati dal frequente susseguirsi di diversi fornitori nell’erogazione di un servizio per conto dello stesso committente), sul presupposto che tali meccanismi possano in realtà nascondere veri e propri “schemi” finalizzati a comportamenti fiscalmente fraudolenti. Nella fattispecie spesso accade che  nel corso degli anni i medesimi lavoratori, che sostanzialmente prestano la propria attività a beneficio della società committente, di volta in volta cambino datore “nominale” a causa della variazione periodica delle diverse società di volta in volta succedutesi nell’appalto (fra l’altro spesso, di fatto, riconducibili alle medesime persone fisiche): ebbene, di frequente si tratta di imprese caratterizzate da notevoli debiti tributari, che di norma operano a prezzi decisamente più bassi rispetto alle medie del mercato.

Committenti chiamati a dimostrare diligenza

Ecco perché le Entrate tendono ad appurare, al momento della stipula dei rapporti contrattuali, la diligenza del committente nella verifica del livello di affidabilità patrimoniale e finanziaria dell’impresa fornitrice. In particolare i committenti sono chiamati a verificare, fra le altre cose, la correttezza contrattuale degli appalti e dei subappalti per mezzo dei documenti societari, i bilanci e la loro regolarità fiscale attraverso redditi, dichiarazione Iva, Cu, Modello 770 ecc., la regolarità contributiva e fiscale con Durc e così via, ulteriori rapporti contrattuali  con altri soggetti e, ultimo ma non meno importante, la congruità dei prezzi praticati. Tutto ciò al fine di evitare la sempre più frequente contestazione del reato (ex dlgs 74/2000) di utilizzo di fatture giuridicamente o soggettivamente false funzionali ad una condotta di somministrazione di manodopera, dunque di appalto spurio.

Il nuovo regime sanzionatorio

Sempre a proposito, vale la pena ricordare la nuova disciplina sanzionatoria come introdotta dal Dl 19/24 convertito con legge 56/2024 del 29 aprile scorso. Si segnala l’introduzione, nel caso di appalto irregolare, della sanzione penale dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro (contro i 50 precedenti, quando la legge -ricordiamolo- comportava la sola ammenda) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, a carico di chi fornisce la manodopera e di chi la utilizza. Tra le aggravanti ricordiamo lo sfruttamento dei minori (arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a 6 volte) e la recidiva nei tre anni precedenti, con +20%. Secondo le modifiche in sede di conversione le pene pecuniarie proporzionali non possono in ogni caso essere inferiori a 5mila né superiori a 50mila euro.

Tutto ciò oltre, naturalmente, alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in capo all’effettivo utilizzatore della prestazione. Molto importante anche l’accento posto sulla solidarietà tra committente e catena dell’appalto in caso di somministrazione illecita, fraudolenta e, come scriviamo in altro articolo, di applicazione di Ccnl non corretto. Tutto ciò senza contare i casi -estremi ma non certo peregrini-  di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis del Codice penale.

Un’attenzione, quella richiesta ai committenti da legislatore e (finalmente) organi di controllo, che non può che essere salutata con favore dalle imprese serie, strutturate e trasparenti, che da sempre mirano all’emersione e alla professionalizzazione del settore, nonché alla sana e legittima concorrenza.

Link legge 56/2024 conversione “decreto Pnrr”

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