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Infortunio mortale

Si sente dire spesso, nelle imprese, che in fondo il Rls – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza- non rischia più di tanto, e che di fatto il vero e unico colpevole in caso di infortuni è solo il datore- rappresentante legale in quanto portatore di una posizione di garanzia. Niente di più sbagliato, e a dimostrarlo, recentissimamente, è nientemeno che la Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza 38194 del 13 ottobre scorso ha confermato il deciso dei primi due gradi di giudizio condannando un Rls troppo “superficiale”.

Il fatto, da considerare con grande attenzione, riguarda un infortunio mortale occorso a un dipendente che, assunto con un profilo di impiegato tecnico, svolgeva de facto le funzioni di magazziniere senza aver ricevuto adeguata formazione. E senza, come vedremo sotto, che l’Rls “battesse ciglio”. Un demansionamento che purtroppo si rivelò fatale, in quanto il malcapitato rimaneva schiacciato dalla caduta di un carico di tubolari d’acciaio.

Ora, al datore si rimproverano la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di non aver valutato il reale rischio di caduta dall’alto delle merci stoccate sugli scaffali e di non aver elaborato adeguate procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si verifico’ il sinistro, consentendo quindi che il lavoratore, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore).

Accadeva così -ricostruiscono gli Ermellini- che, durante le operazioni di stoccaggio, il dipendente, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso”. 

Ma non è tutto, e qui arriva la parte che più ci interessa oggi: infatti anche il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è finito nel mirino dei giudici, per la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale di cui sopra, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti -tra cui la vittima- per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del del carrello elevatore. In sostanza la Cassazione sottolinea come l’Rls, consentendo che il collega venisse adibito a mansioni non proprie per cui non aveva, fra l’altro, ricevuto idonea formazione, “non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge”.

Ma quale legge? A tale proposito vale la pena di ricordare che il ruolo del Rls è ben perimetrato dall’art. 50 del Tu Salute e sicurezza sul lavoro (dlgs 81/2008), rubricato proprio “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. E queste ultime non sono poche. Ripassiamole lettera per lettera: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione  dei   rischi,   alla   individuazione,   programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione  nella  azienda  o  unità produttiva; c) è consultato sulla  designazione  del  responsabile  e  degli addetti al servizio di prevenzione,  alla  attività  di  prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di  lavoro  e del medico competente; d) e’ consultato in merito all’organizzazione della formazione; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale  inerente alla valutazione dei rischi e  le  misure  di  prevenzione  relative, nonche’ quelle inerenti alle sostanze  ed  ai  preparati  pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti  di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a  tutelare  la  salute  e  l’integrita’ fisica dei lavoratori; i) formula  osservazioni  in  occasione  di  visite  e  verifiche effettuate dalle autorita’ competenti,  dalle  quali  e’,  di  norma, sentito;  l) partecipa alla riunione periodica; m) fa proposte in merito alla attivita’ di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei  rischi  individuati nel corso della sua attivita’; o) puo’ fare ricorso alle autorita’  competenti  qualora  ritenga che le misure di prevenzione e protezione  dai  rischi  adottate  dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Attenzione, dunque: sebbene non si trovi a ricoprire una posizione di garanzia come il datore, l’Rls non è indenne da colpe e il suo ruolo non può certo dirsi meramente formale, come spesso è erroneamente (e superficialmente) interpretato in molte imprese.

Cassazione – link sent. 38914 del 13 ottobre 2023

Link dlgs 81/08

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