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Lavoro notturno, occorre un “dvr” specifico

In questi ultimi tempi, complice la stagione pandemica, il tema della sicurezza sul lavoro è -giustamente- tornato alla ribalta. Nel settore della pulizia/ servizi integrati/ multiservizi, poi, è un tema sempre importantissimo: vuoi perché si tratta di un settore ad altissima intensità di manodopera, con le problematiche e i rischi connessi; vuoi perché le particolari modalità di organizzazione del lavoro, che comprendono anche un ampio ricorso al cd “lavoro notturno”.

Partiamo dalla base normativa. Il lavoro notturno è disciplinato in generale dal dlgs 66/2003, che lo definisce “una prestazione di lavoro che viene svolta in orario notturno per almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino”. Il decreto identifica il lavoratore notturno come il lavoratore che svolge almeno una parte del proprio orario di lavoro durante il periodo notturno secondo le norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro specifici. Per quanto attiene al Ccnl Multiservizi, se ne parla all’art. 13 come del lavoro prestato tra le 22.00 e le 6.00 del mattino con indicate le relative maggiorazioni.

In particolare si prevede: “Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00 del mattino.

Il lavoro ordinario notturno è compensato applicando una maggiorazione pari al 15% alla aliquota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 26.

La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art.25 del presente contratto”.

Oltre a prevedere una maggiorazione retributiva, il lavoro in notturna comporta un’esposizione a fattori di rischio psichici e fisici dovuti anche alle alterazioni del ritmo sonno/veglia, e pertanto richiede una serie di adempimenti a salvaguardia dei lavoratori. Si entra dunque in tema sicurezza e valutazione dei rischi, che come sappiamo è un preciso obbligo datoriale ex dlgs 81/08.

Proprio il TU “Sicurezza” prevede accorgimenti specifici in caso di lavoro di notte: innanzitutto l’obbligo, in capo al datore, di sottoporre i lavoratori notturni a controlli medici preventivi e periodici almeno ogni 2 anni, per verificare l’assenza di controindicazioni alle prestazioni in orario notturno. Venendo al Dvr, vi devono essere esplicitati i criteri utilizzati per analizzare il rischio da lavoro notturno e i risultati della valutazione. In particolare devono essere presi in esame procedure lavorative, rischi connessi alla specifica mansione e al contesto – su tutti le problematiche relative al lavoro in solitaria e alla scarsa illuminazione-, nonché individuate le misure di prevenzione e protezione e il piano di miglioramento.

Per ciò che concerne l’orario, questione su cui si è recentemente pronunciato l’Ispettorato nazionale del lavoro – Inl con nota n. 1438/19, la sua durata non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media tale limite.

Infine, il datore di lavoro è tenuto alla consultazione sindacale e alla comunicazione per i lavori usuranti.

Link dlgs 66/13 in GU

Link nota INL 1438/19

 

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