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Rivoluzione nel “whistleblowing”

Letteralmente significa “soffiatore di fischietto”. Nel diritto del lavoro, lo sappiamo, il termine “whistleblower” identifica il dipendente (dapprima soltanto pubblico, ora come vedremo esteso anche ai soggetti privati) che segnala illeciti dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, e a cui viene accordato uno specifico regime di tutela (su tutti la garanzia di anonimato e specifiche tutele avverso eventuali provvedimenti ritorsivi).

Le novità del dlgs 24/2023

A questo proposito importantissimi elementi di novità arrivano dal dlgs 24/2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, uscito in GU Serie Generale n. 63 del 15 marzo scorso e vigente dal 30 marzo (con specifiche che vedremo), in linea con un orientamento ormai ben definito verso la massima trasparenza e tutela della legalità. Si tratta di importanti estensioni nell’ambito soggettivo (soggetti abilitati a segnalare) e oggettivo (circostanze oggetto di segnalazioni tutelabili), oltre che negli ambiti di tutela garantiti. Ma non solo: è il caso di vederli nello specifico.

Anche nel privato

Sotto il primo aspetto, senza dubbio tra i più importanti, si segnala un ampliamento della platea anche ai soggetti privati: un’estensione che interessa molto da vicino le imprese di pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, e non solo, come accadeva in precedenza, perché molte lavorano a stretto contatto con la pubblica amministrazione. Tra gli oneri a carico dei soggetti privati spicca quello di dotarsi di un sistema di segnalazione ad hoc: si prevede infatti che i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato attivino propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower. Questo, specie per le imprese meno strutturate, potrebbe tuttavia trasformarsi in un onere burocratico non semplice da affrontare.

Più fattispecie segnalabili

Ampliato anche il ventaglio dei comportamenti “nel mirino”, a tutela non solo dell’interesse della pubblica amministrazione, ma più in generale della trasparenza in ambito aziendale. D’ora in avanti, infatti, non ci si limiterà ai reati “presupposto” di cui al dlgs 231/01, ma vi saranno ricomprese quasi tutte le fattispecie di illecito contro il diritto nazionale  o comunitario considerate lesive dell’interesse, dell’integrità e dell’immagine pubblica. 

Aumentano i “protetti”

Si allarga pure il perimetro di protezione. Nello specifico a: coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Protetti anche “facilitatori” e “divulgatori”

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. A fronte di questo vanno tuttavia ravvisati significativi cambiamenti quanto al regime probatorio in caso di ritorsione: su tutti l’inversione dell’onere di provare il nesso causale fra segnalazione ed esito ritorsivo, che ricadrà sul segnalante. “L’onere  di provare che tali condotte o atti sono motivati  da  ragioni  estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla  denuncia  è  a carico di colui che li ha posti in essere (art. 17 c. 2)”.

Le modalità di segnalazione

Ma ora addentriamoci ancora di più nel dettaglio: per ciò che concerne le modalità di segnalazione, si potranno effettuare tramite piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale (anche per tramite di linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale o addirittura di incontri in presenza in alcuni casi). A questo punto la “palla” passa all’Anac, che deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Le ritorsioni: le modifiche alla legge 604/66

Tra le ritorsioni non applicabili il decreto legislativo, all’art. 17 c. 4,  parte dal licenziamento, con una modifica alla legge 604/1966 art. 4 sulla nullità del recesso: in particolare si aggiunge al “credo politico, alla fede religiosa, alla appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali e all’esercizio di un diritto anche la fattispecie della segnalazione di illeciti” (art. 24 cc. 2 e 3). La dicitura esatta reca: “ovvero  alla  segnalazione,  alla  denuncia  all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione  pubblica  effettuate  ai sensi  del  decreto  legislativo  attuativo  della   direttiva   (UE) 2019”.

Le ritorsioni/2: dalla sospensione alla revoca di permessi

Si prosegue poi con sospensione; retrocessione di grado o mancata promozione; il mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzioni stipendiali, modifica dell’orario di lavoro; sospensione della formazione; note di merito negative; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; coercizione, l’intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato in presenza di legittime aspettative; mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi; annullamento di licenza o permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le sanzioni e i poteri dell’Anac

Cosa farà poi l’Anticorruzione? Dopo una fase istruttoria e valutativa, potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie. Del resto anche la specifica previsione di un apparato sanzionatorio rientra tra le tante novità del decreto. In particolare:

  1. a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  2. b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  3. c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Scadenze

Il decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2023 e si applicherà a tutti i datori di lavori del settore pubblico e privato, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo 231. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media pari fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre. Nel privato, per le imprese con meno di 50 viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica.

Convenzione enti Terzo settore

Non ultima la previsione di convenzioni con enti del Terzo settore. È istituto presso Anac l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con Anac. Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Link dlgs 24/23

Link dlgs 231/01 “Resp. amm.va da reato”

Link Anac

Link legge 604/66 su Normativa

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