Somministrazione a tempo determinato: altra proroga. E’ stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, la Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione con modificazioni del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”.
Il provvedimento è stato approvato dalla Camera lo scorso 23 febbraio con voto di fiducia. Particolarmente interessante, per il settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, è la parte che riguarda la somministrazione di lavoro a tempo determinato: a tale proposito si prevede una nuova deroga al limite di 24 mesi fino al 2025 (Art. 9, comma 4-bis). È inoltre prorogata, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, la disposizione che consente all’utilizzatore, in caso di somministrazione a tempo determinato, di impiegare il medesimo lavoratore somministrato per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Va detto che tale intervento è l’ultimo di una lunga serie (ben cinque norme nell’arco di circa un triennio) partita nel 2020 con il cd. “decreto agosto”, seguito l’anno successivo con il “decreto fiscale” e lo scorso anno con il “decreto Ucraina”, di poco preceduto dalla legge di conversione del “Sostegni ter”. La finalità è quella di garantire continuità occupazionale e salvaguardia delle professionalità maturate nei vari contesti lavorativi durante l’emergenza sanitaria e energetica.
Giova ricordare che nella sua attuale formulazione l’art. 31, c. 1, dlgs 81/2015 (jobs act) dispone quanto segue: “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
Nel caso in cui il contratto tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”. L’efficacia di tale ultima disposizione è limitata al 30 giugno 2025, e potrebbe essere l’ultima in questo senso.