Il recentissimo pronunciamento del Consiglio di Stato n. 1175 del 3 febbraio scorso ribadisce un principio già toccato da precedente giurisprudenza e molto importante per le imprese che lavorano nel settore degli appalti pubblici. Si parla del “contributo Anac” per le gare d’appalto.
Il caso riguarda un’impresa che, nell’ambito di un bando di una Centrale d’Acquisti in Sanità regionale, si vedeva esclusa in primo grado (Tar) per aver versato in ritardo le quote relative al contributo Anac su alcuni lotti. era stata invitata a regolarizzarsi in sede di soccorso istruttorio. Si trattava di 75 euro complessivi, peraltro pagati nel giro dei due giorni successivi.
Eseguito il versamento entro 48 ore, l’azienda a quel punto si era vista contestare il termine per la presentazione delle offerte, scaduto un mese prima, con conseguente esclusione da parte del Tribunale amministrativo regionale. Decisione ribaltata dai giudici di Palazzo Spada, che hanno inquadrato il contributo Anac tra gli elementi estranei al contenuto dell’offerta, senza che il disciplinare possa spingerci oltre le cause di esclusione tipizzate dal Codice dei contratti pubblici.
Sempre stando al CdS l’irregolarità contestata presentava “indubbio carattere di irregolarità sanabile e non essenziale, non afferendo la stessa né al contenuto dell’offerta economica, né a quello dell’offerta tecnica”. Legittimo sanare irregolarità di questo genere anche in sede di soccorso istruttorio, come emerge dalla lettura dell’articolo unico, comma 67, della legge 266/2005 (legge bilancio per il 2006), che “non esclude l’interpretazione, euro-unitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l’offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo, ovvero sanabile con il soccorso istruttorio, in quanto estraneo al contenuto dell’offerta”. Concorrente riabilitato, dunque, in virtù della regolarizzazione successiva su un aspetto non essenziale: il Consiglio di Stato opta per un’interpretazione sostanziale più che formalistica.