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Appalti: legittima l’istanza di revisione dei prezzi

E’ possibile rinegoziare le clausole contrattuali nel tempo che intercorre fra l’aggiudicazione e la stipula del contratto? Una domanda non semplice, sulla quale di recente si è pronunciato il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, nell’ambito di una controversia riguardante un servizio di raccolta integrata rifiuti solidi urbani e servizi indetta da una unione di Comuni.

Nella fattispecie un operatore economico, a seguito di diversi contenziosi giudiziari, è stato dichiarato aggiudicatario. Senonché la stipulazione del contratto è intervenuta a distanza di due anni dalla presentazione dell’offerta in sede della gara, originariamente assegnata ad altre società: l’aggiudicatario faceva dunque istanza di revisione prezzi, vedendosela respingere dall’Ente in ragione del fatto che ancora non sussisteva formale contratto. La questione, assai complessa, è se sia possibile “rinegoziare” il contenuto di alcune clausole contrattuali nella fase intercorrente tra l’aggiudicazione e il contratto.

In altre parole: in tutte quelle situazioni (e sono frequenti nel settore delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, specie in un momento come questo) in cui intercorra un lasso significativo di tempo fra la gara e il contratto, durante il quale possono ad esempio mutare anche considerevolmente i costi del servizio, è possibile per l’impresa chiedere la revisione dei prezzi? Un quesito in merito al quale si segnalano orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Va detto, per chiarezza, che l’istituto della “revisione del prezzo” è ben presente nella normativa (si ricordino, su tutti, l’art. 115 del dlgs 163/06, il 106 del dlgs 50/16 e la nuova formulazione del Codice che sarà licenziato in aprile), e si applica in corso di contratto a fronte di  “circostanze impreviste o imprevedibili”. Ma qui un contratto non c’era ancora, e allora? Di fatto non vi è una disciplina specifica delle sopravvenienze applicabile alla fase tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto.

La questione diventa quindi se l’applicazione della revisione possa estendersi anche in caso di “tempo morto” intercorso prima dell’effettiva stipulazione del contratto. Ora: nel caso qui esaminato il giudice cagliaritano, in linea con la sentenza-pilota della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 7 settembre 2016, in C. 549-14, ha optato per l’estensione analogica delle previsioni di legge anche al periodo intercorso tra aggiudicazione e stipula. Peraltro si tratta di modifica “non essenziale” (in caso contrario la questione sarebbe stata ben diversa).

Secondo i giudici “deve ritenersi che la clausola del contratto stipulato tra le parti, nella parte in cui ha previsto un adeguamento del compenso per l’appalto rispetto alla procedura di gara, in ragione del lungo tempo trascorso tra la presentazione dell’offerta e la stipulazione del contratto stesso, in relazione all’aumento del costo del personale e del numero delle utenze nelle more intervenuto (prima della stipulazione del contratto), non possa essere considerata nulla”.

Tra le motivazioni, sia l’esigenza di governare le sopravvenienze contrattuali, sia quella di evitare forme di diseconomia procedimentale, sia i principi di buon andamento dell’amministrazione ed economia delle risorse pubbliche. Il ricorso dell’impresa, dunque, deve essere accolto. 

Link sentenza Tar Cagliari 770/22

 

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