E’ lunga e piuttosto articolata, con dovizia di esempi e casi specifici, la circolare Inps n. 122 del 27 ottobre scorso in merito alle novità sulla disciplina del congedo di paternità e parentale. In particolare l’Istituto, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, fornisce le indicazioni su: congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato; periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome; modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato; riconoscimento del diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi.
Tra le principali novità introdotte dal dlgs 105/2022 vi è il nuovo congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre ed è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i domestici e gli agricoli a tempo determinato. Il decreto aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali. Per la prima volta viene riconosciuto anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Il decreto, inoltre, introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome. La circolare riporta i dettagli relativi alle novità legislative e le informazioni su modalità di presentazione delle domande, durata e arco temporale di fruizione dei congedi, compatibilità e misura delle indennità.
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità. E’ altresì compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate.
Il novellato articolo 29 del T.U. riconosce, per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, una indennità giornaliera del 100% della retribuzione. I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa. I padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione alla nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di miglior favore.
Per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, il 105/2022 aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali e l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.
Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni. Ogni genitore ha diritto a tre mesi di congedo indennizzato, che non possono essere trasferiti all’altro genitore, e a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi in alternativa tra i genitori.