HomeNewsletterLicenziamenti: l’obbligo di “repêchage”

Licenziamenti: l’obbligo di “repêchage”

Importante principio sancito dal Tribunale di Lecco con sentenza n. 159 del 31 ottobre scorso: in tema di licenziamenti il cosiddetto “repêchage” è un obbligo da soddisfare anche esperendo tutti i possibili tentativi di riqualificazione, anche attraverso percorsi ad hoc di aggiornamento professionale: la prova della sopravvenuta inutilità del lavoratore non può arrestarsi alla mera impossibilità del “ripescaggio” per “sopravvenuta impossibilità di collocazione”, ma il datore di lavoro è tenuto ad accertare che non sia possibile sottoporre il lavoratore ad un percorso di riqualificazione lavorativa che lo renda nuovamente idoneo alle mansioni per le quali era stato assunto.

Ciò vale a maggior ragione, come nel caso di specie, se il recesso non è collegato a situazioni di crisi, ma ad una mera riorganizzazione di processo. Un tema molto sentito nel mondo delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati, dove situazioni analoghe si verificano di frequente. Non è dunque sufficiente, di per sé, provare la sopravvenuta inidoneità al reimpiego, ma occorre valutare anche se, attraverso un apposito percorso formativo o corsi di apprendimento professionale da svolgere anche “con affiancamento ad altri colleghi”, sia possibile reinserire il dipendente in azienda. Spetta sempre al datore l’eventuale onere di provare l’antieconomicità e/o l’inutilità di tali percorsi ai fini dell’attività dell’impresa.

http://www.tribunale.lecco.it/

 

CONTENUTI SUGGERITI